Il 27 gennaio 2017, nell’occasione della Giornata della Memoria, a Modica si è celebrato un evento di straordinaria importanza, un processo storico che ha riguardato i fatti dell’eccidio di Modica.
Considerando la distanza temporale sarebbe più appropriato non parlare di fatti ma di eventi.
Perché l’evento è quello che produce un cambiamento importante e dirompente, che nella storiografia definisce ere, epoche e nelle comunità culturali e religiose può causare lacerazioni.
Il 15 agosto 1474 furono barbaramente trucidati 360 Ebrei di Modica per mano cristiana.
“È stato celebrato il processo ai mandanti con Corte di Assise formata da veri giudici e pubblici ministeri del Tribunale di Ragusa- spiega l’avvocato Baruch Triolo, Presidente della Carta delle Judeche di Sicilia- La sentenza ha condannato il frate istigatore alla pena dell’ergastolo ed al risarcimento del danno per € 3.000.000,00 oltre al pagamento delle spese processuali”.
La Charta delle Judeche di Sicilia nella persona del suo presidente si è costituita parte civile.
Un processo che ha manifestato una chiara presa di posizione nei confronti degli eventi storici, che ha coinvolto energicamente la comunità e i media. La manifestazione è stata ripresa da Rai Tre e verrà trasmessa nel programma culturale Mediterraneo.
Non è un caso il successo di questa iniziativa. La memoria e anche gli eventi più drammatici di una comunità siano stati trasformati da  passato in presente. Il coinvolgimento delle autorità, dei membri della comunità ebraica siciliana e della città di Modica ha reso alla politica (nella sua accezione classica, più nobile) un atto di memoria attiva e anche di trasformazione.
Un evento si consuma in uno spazio, chiude e divide una unità di tempo. Il processo su quel che accadde a Modica è diventato trasmissione di una memoria di comunità che 542 anni dopo è diventato atto, azione e forma per ottenere una giustizia pubblica.

Gli imputati sono stati accusati:

A)Del delitto previsto e punito dall’art. 110 c.p., uno comma 2 e 3 n. 962/67 perché in concorso fra loro al fine di distruggere in tutto in parte un gruppo religioso; nonché abusando della riverenza del popolo; con l’aggravante di avere determinato a morte 360 persone;
B) Del delitto previsto e punito dall’art. 110 c.p., 8 n. 96 2,67 perché in concorso fra loro, pubblicamente attraverso orazioni nelle pubbliche piazze istigavano il popolo a commettere il diritto di cui a capo.
Un passato storico giudicato con tutti i crismi di un processo contemporaneo.
Ma i capi di imputazione sono ancora molto attuali nel nostro mondo.
 

di Valentina Rizzo