Domenica 12 marzo ricorre il 18esimo anno  dala approvazione della lex n.68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. La legge stabilisce che tutti i datori di lavoro che collochino più di 15 dipendenti siano obbligati a riservare una quota delle proprie assunzioni a persone diversamente abili. La legge è un insieme di norme che mira all’inserimento e all’integrazione lavorativa delle persone disabili il cosiddetto ” Collocamento Obbligatorio”. 
Si rivolge a persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai disabili intellettivi, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; a persone invalide sul lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Inail; a persone non vedenti o sorde; a invalidi di guerra, a invalidi civili di guerra e invalide per servizio.
L’istituto prevede l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati che ogni 15  dipendenti devono assumere un disabile, 2 disabili le aziende da 36 a 50 dipendenti; e il 7 per cento del totale per quelle con più di 50 dipendenti. I datori di lavoro che assumono lavoratori disabili dovranno fare richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni.
L’accertamento delle condizioni di disabilità è svolto dalle commissioni previste dalla legge 104/92 è compito delle regioni, invece, quello di istituire un Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi sono soggetti a sanzioni amministrative per ritardato di invio del prospetto, disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo regionale. il datore di lavoro che trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assunsione per ogni giorno lavorativo stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di una somma al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Andrea Fornaia