Leonforte. Il sindaco Carmelo Barbera vieta i botti di fine anno, con la sola eccezione di zone isolate o a debita distanza da “persone fragili” o “dagli animali”. Dalle 16 del 31 dicembre alle 24 del 1 gennaio è vietato “far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti persone e animali, con particolare riguardo alle aree a distanza inferiore a 200 m. da ospedali, cliniche, luoghi di ricovero e cura, canili, fatto salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti”.
La decisione del primo cittadino è stata presa nella consapevolezza, in premessa, che “è consuetudine diffusa la celebrazione del Capodanno con l’accensione e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici”. L’ordinanza è stata disposta “a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica”, considerato che “l’uso dei materiali pirotecnici, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, può causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito”.  
“I fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi – si legge ancora nell’ordinanza – in zone isolate ma comunque a debita distanza da soggetti fragili e dagli animali, evitando tassativamente le zone affollate per la presenza di feste, riunioni e tutte le aree nelle quali l’esplosione del prodotto pirico potrebbe generare incendi”.
Inoltre il primo cittadino raccomanda “l’acquisto esclusivamente presso rivenditori autorizzati, di prodotti pirotecnici muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, nonché della prevista etichettatura recante, tra l’altro, i limiti di età e delle condizioni di vendita, l’istruzione per l’uso, la distanza minima di sicurezza”; e “di non affidare ai minori prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedono una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro”.
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ORDINANZA N. 77