L’anno scorso era una delle punte di diamante del Troina dei miracoli, la squadra che in quella stagione calcistica (2017/2018) ha sfiorato la promozione in serie C, grazie alla guida di un tecnico di grandi competenze come il troinese Peppe Pagana e alla bravura dei talent scout del patròn Giovanni Alì. Ma quando, la scorsa estate, Alì stesso ha cercato di portarlo con sé a Siracusa, società professionistica di cui nel frattempo l’imprenditore ha rilevato il pacchetto di maggioranza, per Talla Souare, ventunenne laterale sinistro di grande talento e dalla velocità esplosiva, la Figc ha detto di no, ritenendo non tesserabili presso le società professionistiche cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero. Per questo il giovane, assistito dall’avvocato Eliana Maccarrone, ha trascinato in Tribunale la Lega Italia del Calcio Professionistico. E il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna Eugenio Alberto Stancanelli ha ritenuto la condotta subita dal giovane “discriminatoria”.
È una sentenza importante, che potrebbe creare un precedente interessante per tanti giovani. Talla, infatti, oltre a essersi perfettamente integrato in Sicilia, vive qui dal 2014 e ha un regolare permesso di soggiorno, dopo essere arrivato qui dal Senegal per ricongiungersi alla madre, residente in Italia dal 2003 e in attesa di cittadinanza.
Nella sentenza, il giudice cita fonti normative nazionali e internazionali. Al tesseramento possono accedere tutti i “cittadini italiani e comunitari che, al pari del ricorrente, godono dei medesimi diritti civili, soggiornando tutti regolarmente sul territorio dello Stato”. 
Dal canto suo, la Lega aveva chiesto di respingere la richiesta, perché sarebbe stata in contrasto con le norme di legge previste dal testo unico in materia di immigrazione, cui avrebbero dato attuazione tutte le disposizioni regolamentari contestate da parte ricorrente e perché il diniego adottato, a detta della Lega, sarebbe stato corretto e conforme all’esigenza di tutelare i vivai giovanili ed i calciatori nazionali. 
Ma il giudice, come detto, ha accolto la tesi del ricorrente. Le norme speciali dell’ordinamento sportivo, limitanti l’esercizio dell’attività sportiva, in forma professionistica, da parte di cittadini stranieri extracomunitari, secondo il giudice, potrebbero avere efficacia solo in relazione a nuovi ingressi di sportivi stranieri. E non, in sintesi, nei confronti di stranieri già regolarmente residenti in Italia ad altro titolo, i quali debbono beneficiare del principio di parità di trattamento in materia di accesso all’attività lavorativa e del principio di non discriminazione. 
In sentenza, testualmente, il giudice “ordina alla resistente di cessare il comportamento discriminatorio posto in essere nei confronti del ricorrente e di provvedere al tesseramento dello stesso per la stagione calcistica 2018/2019 alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani”.