La Legge-quadro per “l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone diversamente abili”, numero 104 del 1992, prevede una serie di agevolazioni fiscali per le persone disabili e le loro famiglie tra le quale quelle per il settore auto.
Essa prevede una detrazione lrpef del 19 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di auto per disabili, con un’aliquota Iva agevolata al 4 per cento, l’esenzione del bollo auto e infine l’esonero dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Le agevolazioni sono previste  anche per le spese di manutenzione, esenzione dal bollo auto, e così via. Le agevolazioni vengono concesse anche al familiare della persona con disabilità. Le agevolazioni sono applicabili anche per le riparazioni di autovetture, autoveicoli specifici e per il trasporto promiscuo, autocaravan (per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19 per cento): motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli specifici.
Le agevolazioni sono rivolte a diverse categorie. Sono indirizzate a non vedenti e sordi; a disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, a disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; a disabili con ridotte o impedite capacità motorie; ma anche a un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia a suo carico ai fini fiscali.
Tali spese sono valide per un solo veicolo in quattro anni, a decorrere dalla data in cui si acquista il veicolo; e deve essere utilizzato a beneficio del portatore di handicap. Il beneficio della detrazione viene concesso di nuovo dopo che se il primo veicolo risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico. In caso di furto dell’auto, la detrazione per l’acquisto di un veicolo che avviene entro il quadriennio spetta al netto del rimborso assicurativo se c’è stato.

Andrea Fornaia