Ogni genitore con un figlio disabile, che ha bisogno di essere sempre seguito da qualcuno nella vita quotidiana, si è fatto almeno una volta nella propria vita le domande “che cosa farà mio figlio quando io non ci sarò più, chi si prenderà cura di lui?” a queste domande ha cercato di dare una risposta la “legge sul Dopo di noi” la legge  n 112/2016 approvata dalla camera dei deputati ed dal senato circa un’ anno fa, con 312 voti a favore, 64 contrari e 26 astenuti e poi entrata in vigore il 25 giugno 2016. La legge n 112/2016 nasce dal disegno di legge “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare”.
Una legge, molto importante per, diversamente abili e per le loro famiglie, legge che è stata oggetto di accesi dibattiti, conferenze e tavole rotonde nei mesi successivi alla sua entrata in vigore, a una di queste ho partecipano qualche settima fa in occasione dell’Open Day” da cui ho preso spunto per analizzare in modo più approfondito tale legge. La finalità delle legge così come recita il primo comma del primo articolo, è quella di disciplinare delle misure di assistenza, cura e protezione nell’interesse della persone con disabilità grave, prive di un sostegno famigliare con l’obbiettivo di permettere alle persone con disabilità grave, dopo che non ci sono più i genitori di vivere lo stesso una vita dignitosa, rimanendo nella propria casa con i propri affetti e le abitudini invece che essere ricoverata in strutture pubbliche.
La legge prevede inoltre delle particolari agevolazioni nella stipula di polizze assicurative e nella costituzione un trust. Il trust disciplinato all’articolo 6 della legge n. 112/2016 sul Dopo di Noi è un contratto con il quale il genitore, titolare di uno o più beni o diritti li separa dal proprio patrimonio e li mette sotto controllo di una persona fisica o giuridica il trustee, affinché li amministri nell’interesse della persona con disabilità grave (beneficiario). La finalità del trustee, così come recita il secondo comma, articolo 6, deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
A onor del vero l’istituto del trust e i fondi speciali esistevano già nel nostro ordinamento la novità risiede solo nel fatto che nelle legge sul “Dopo di Noi”vi sono maggiori agevolazioni fiscali, ossia detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi, ed esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo il decesso dei familiari.
Le esenzioni o agevolazioni riguardano l’imposta di successione/donazione nonché di bollo ed imposte di registro fisse. Al fine di far si che questa legge venga conosciuta dai soggetti che ne hanno interesse all’articolo 7 è stato attribuito al Presidente del consiglio dei ministri il compito di avviare delle campagne informative,al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della nuova legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave esistenti.