Si ricorda alla cittadinanza che il 16 dicembre scade il pagamento relativo all’IMU per l’anno 2020 che è dovuta dai seguenti soggetti:

-proprietario dell’immobile;
-titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
-genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
-concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
-locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Si evidenzia che non esiste alcuna norma che ha abolito l’IMU per l’anno 2020 e chi prima pagava la TASI adesso deve pagarla a titolo di IMU.
Per il 2020 l’IMU non è dovuta per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché per gli immobili degli stabilimenti termali.

Esenzione dalla seconda rata anche per gli immobili delle attività turistiche e fieristiche, per gli immobili destinati a cinema e teatri e per discoteche e sale da ballo.
Sugli altri immobili l’IMU 2020 è dovuta.