VILLAROSA. “Il 26 maggio in Consiglio Comunale il Sindaco di Villarosa ci comunicava che il vicesindaco, la prof.ssa Rosa Maria Lavalle, rassegnava le proprie dimissioni dalla carica per sopravvenuta incompatibilità e che la stessa veniva contestualmente nominata esperto del Sindaco. Oggi, a distanza di 20 giorni, vogliamo mettere in risalto il vuoto istituzionale che si è venuto a creare a causa della mancata designazione del nuovo vicesindaco”.

Inizia così la nota del gruppo di opposizione Liberi di Esserci, che sottolinea: “La nomina del vicesindaco è un’imposizione di legge incisa nell’articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.Il suo ruolo è essenziale e si realizza quando il sindaco è materialmente assente per una qualsiasi ragione (malattia, ferie, ecc.). La figura del vicesindaco è stata introdotta dell’art. 16, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81. In precedenza le funzioni vicarie del sindaco erano svolte dall’assessore anziano”.

“L’obbligatorietà della nomina del vicesindaco – prosegue il gruppo – è ribadita anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali, protocollo 0002379 del 16 febbraio 2012. In essa, infatti, si fa specifico riferimento che per “le esigenze di armonizzazione complessiva  del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell’ente locale comportano è necessario la presenza del vicesindaco per l’esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l’art. 53 assegna a tale figura”. Anche la Legge regionale 7/92 va in tale direzione”.

“Anche se la normativa non specifica il termine entro cui debba essere fatta, le norme legislative ed amministrative, nonché la giurisprudenza, stabiliscono  che la nomina del vice sindaco è obbligatoria  in relazione all’esigenza che il primo cittadino possa trovarsi nella necessita di venire sostituite nelle proprie incombenze istituzionali”.

“Un Comune come quello di Villarosa, dove le emergenze sono all’ordine del giorno, appare assai superfluo affermare che la delega a vicesindaco ha assoluta priorità e che già si è perso tempo (per una cosa che è banale, vista la celerità con la quale il vicesindaco dimissionario è stato immediatamente nominato esperto del sindaco e il cospicuo numero di persone  che ambiscono a tele nomina). Eppure siamo senza vicesindaco da ben 19 giorni”.

“L’art. 53 comma 2 recita che “il vicesindaco ed il vicepresidente della Provincia sostituiscono il sindaco e il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo”.

I consiglieri citano un parere del Consiglio di Stato e aggiunge: “Né vale il pensiero secondo cui, non essendo nominato ancora con formale atto il vicesindaco, abbia le funzioni l’assessore “anziano”. Tale supplenza può valere quando anche il vicesindaco (già nominato) è impedito o assente. Ma nel caso di Villarosa non c’è ancora la nomina formale del vice. Il Consiglio di Stato è chiarissimo e la mancata nomina del vicesindaco imporrebbe la segnalazione all’assessorato regionale alle Autonomie che dovrebbe diffidare il Sindaco ad adempiere per garantire il governo dell’Ente secondo l’ordine costituito e non con un approccio troppo semplicistico anche nelle questioni giuridiche”.

“Ecco perché vogliamo mettere in luce l’argomento. Perché non è una banalità. Attualmente, al Comune di Villarosa c’è un vuoto istituzionale. Molto probabilmente, il segretario generale lo avrà già fatto presente al sindaco. Perché il vuoto istituzionale del quale è interessato il Comune è degno di segnalazione all’assessorato regionale delle Autonomie. Ecco, dunque, perché per noi non si tratta solo di un distintivo da spillare sulla giacca. Sinceramente, ci saremmo aspettati, dopo le dimissioni rassegnate dal precedente incaricato, la designazione del nuovo vicesindaco nell’immediatezza così come immediata è stata la nomina dell’esperto del sindaco”.

“Inoltre è nostra premura porre l’attenzione sul fatto che, nella paventata ipotesi della sospensione ex art. 11 comma 2, d.lgs 235/2012 del sindaco, “la mancata designazione del vicesindaco comporta la nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino, e ciò anche nel caso in cui lo statuto comunale preveda l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco e disponga che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età”.