Nissoria. “Il TARS di Catania ha dichiarato inammissibili, per difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti, i ricorsi presentati dal Sindaco e dal Vice Sindaco assistiti dagli avvocati Maurizio Dipietro e Gianpiero Cortese contro il consiglio comunale di Nissoria, da me rappresentato fino al 29 novembre, sulla deliberazione variazione di destinazione urbanistica da area artigianale in insediamento sportivo”.
Lo scrivono in una nota Rosario Patti, già presidente del consiglio comunale, assieme al consigliere Carlo Ciaramidaro. “Il Tribunale Amministrativo, tenuto conto delle eccezioni proposte da noi, che siamo assistiti dall’avvocato Erio Buceti, ha rigettato interamente i ricorsi proposti in quanto inammissibili – affermano Patti e Ciaramidaro -. Il Sindaco Glorioso ed il Vicesindaco Buscemi sono stati, altresì, condannati a pagare le spese processuali”.
Scrivono poi i consiglieri che quanto avvenuto, secondo loro, dimostrerebbe “l’incapacità di certi personaggi di trovare sintesi in accordo con il massimo consesso civico e di praticare strade imbarazzanti nel solo tentativo di indebolire l’immagine del nostro paese”.
Si dicono colpiti in particolare dell’appunto mosso dal giudice – che ha scritto: “E’ un conflitto che non può essere trasposto in sede giurisdizionale, ma che deve invece essere affidato all’agorà…” – il che dimostrerebbe ulteriormente come il sindaco e il vicesindaco pretenderebbero di “risolvere questioni ascrivibili alla politica con mezzucci non contemplati nella ottimale ed efficente gestione della cosa pubblica”.
Da qui la richiesta di dimissioni al “sindaco e la sua truppa”.
Dal canto suo il sindaco Glorioso replica in poche righe: “Prendiamo atto che il Tar in prima battuta non ha voluto esaminare il ricorso, ritenendolo improcedibile per mancanza dei requisiti di soggettività dei ricorrenti. Il nostro legale ci rassicura sulla possibilità che il ricorso possa essere appellato, cosa che faremo. In ogni caso la vicenda non riguarda la pista i cui lavori procederanno comunque. La vicenda riguarda solo la interpretazione del regolamento comunale del Consiglio in ordine alla interpretazione del voto degli astenuti”.