L’ISEE Minorenni.
L’indicatore della situazione economica equivalente nel caso di genitori non coniugati e non conviventi.
È sempre più frequente e attuale la presenza di figli in coppie non sposate e talvolta neppure conviventi. Ugualmente frequente il caso in cui è necessario presentare l’attestazione ISEE per prestazioni a beneficio dei figli, come nel caso in cui questo sia richiesto da asili e scuole di ogni genere e grado per la determinazione della retta dovuta.
È chiaro che nel caso in cui i genitori sono sposati, la determinazione dell’Isee è semplice in quanto deve comprendere redditi e patrimonio dell’intero nucleo familiare.
Il problema, che connota situazioni caratterizzate da scarsa chiarezza, si pone invece nel caso in cui i genitori non siano sposati; in tale ipotesi è necessario presentare l’ISEE “minori”. Tale attestazione si ottiene presentando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) direttamente all’Inps o tramite patronati, ponendo attenzione alla differenza fra l’eventualità in cui i genitori siano conviventi dalla situazione nella quale gli stessi appartengano a nuclei familiari distinti. Nella prima ipotesi, indubbiamente devono essere inclusi nel calcolo i redditi e i patrimoni di entrambi i genitori, mentre nella seconda si verifica la condizione che spesso genera maggiori incertezze; la regola dispone infatti che il genitore non facente parte del nucleo familiare al quale appartiene il minore debba elaborare ed esibire all’altro il suo ISEE allo scopo che anche questo venga incluso in quello del minore.
A tale regola, spesso trascurata, fa eccezione solo:
1) nel caso in cui l’autorità giudiziaria, con idoneo provvedimento, abbia fissato un versamento di un assegno periodico a favore del genitore affidatario destinato al mantenimento dei figli;
2) nel caso in cui sia stata negata la potestà sui figli o sia stato stabilito, ai sensi del codice civile, un provvedimento di allontanamento dalla residenza di famiglia;
3) nel caso in cui sia stato accertato, dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica competente in ambito di servizi sociali, l’estraneità dell’altro genitore in termini di rapporti affettivi e economici.
Dalla lettura delle casistiche, alquanto peculiari, si può comprendere come (tranne i casi, desueti, indicati al secondo e terzo punto) l’unico modo per evitare di fornire il proprio ISEE all’altro genitore, nel caso di coppie non sposate e non conviventi, sia quello di stabilire il versamento di un assegno mensile con provvedimento confermato dall’autorità giudiziaria.
È bene rammentare, infine, che nei casi in cui:
a-il genitore che non convive risulta coniugato con persona differente dall’altro genitore
b-il genitore che non convive risulta avere figli con persona differente dall’altro genitore
è necessario, per tale genitore, calcolare una “componente aggiuntiva” che deve essere sommata all’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione ai soli fini dell’accesso alle prestazioni richieste (prestazioni rivolte a figli minorenni o prestazioni inerenti al diritto allo studio universitario). Tale componente su menzionata, deve essere conteggiata tramite indicazione degli estremi di una DSU in corso di validità, già presentata e che includa il genitore non convivente, dalla quale saranno estrapolati i dati necessari per il calcolo della componente aggiuntiva; in alternative il dichiarante può indicare gli estremi del foglio per la componente aggiuntiva, relativo alle componenti aggiuntive compilato dal genitore non convivente.
È chiaro che, trattandosi di fattispecie molto particolari, sia necessario l’intervento di professionisti qualificati per evitare errori.