La sicurezza sul luogo di lavoro: regole per lavoratori e aziende
Al fine di ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa, per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale la Legge stabilisce regole, procedure e misure anticipate da attuate per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le regole relative alla sicurezza sul lavoro e gli obblighi per lavoratori e aziende sono disciplinate dal Testo Unico, ovvero il Decreto Legislativo 81/2008.
I soggetti maggiormente interessati dalla norma in tema di sicurezza del lavoro sono:
Il datore di lavoro, colui che esercita i poteri decisionali e di spesa, responsabile dell’organizzazione aziendale
Il lavoratore: persona che svolge un’attività lavorativa nel settore pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Sono equiparati al lavoratore dipendente il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che esercitano la loro attività nell’interesse della società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione come previsto dall’articolo 2549 del codice civile.
Dal punto di vista burocratico è necessario predisporre il DVR, documento valutazione rischi. È il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere data certa (conferita dalla sottoscrizione da parte del medico competente) e contenere:
-la relazione relativa all’avvenuta valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa, nella quale siano precisati i criteri assunti per la valutazione stessa;
-la prescrizione delle misure riferite alla prevenzione e protezione realizzate e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali adottati;
-una proposta relativa all’adozione di misure di sicurezza ritenute migliorative;
-l’indicazione delle modalità di attuazione delle misure da realizzare, dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
-il nome dell’R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), dell’R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) interno all’azienda o quello territoriale; inoltre devono essere indicate le generalità del medico competente (uno specialista in medicina del lavoro) nominato in precedenza e che ha partecipato alla valutazione del rischio;
-la determinazione delle mansioni che, semmai, possono esporre i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, adeguata formazione, specifica esperienza e addestramento;
-il contenuto del documento deve, inoltre, essere conforme alle altre indicazioni previste dalle norme specifiche relative all’attività esercitata inerenti valutazione dei rischi specifici (es. rischi da agenti chimici, fisici, biologici, videoterminali, ecc. ecc.).
È inoltre necessario procedere alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi professionali, tenendo in considerazione che può essere nominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi lo stesso datore di lavoro, o anche un responsabile esterno ma iscritto ad un apposito elenco regionale che sia in possesso di diploma di scuola superiore e di esperienza continuativa nel settore nel quale intende assumere l’incarico. L’attestato di qualificazione ha durata quinquennale e sono previsti aggiornamenti periodici per il rinnovo. Per ogni regione, in caso di interesse, è possibile consultare l’elenco dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione sul sito relativo. Per la regione Sicilia è possibile consultare informazioni qui.
Deve essere designato e formato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ossia la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. La designazione o l’elezione del Rappresentante dei lavoratori – RLS –deve essere comunicata all’INAIL da parte dell’azienda. È obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore. Per tale funzione, le aziende possono anche fare riferimento al rappresentante nominato dagli organismi di bacino, in sostanza le rappresentanze sindacali.