LA SRL SEMPLIFICATA.
Quali sono i vantaggi della SRLS. Conviene la costituzione?
Il decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, art. 3) e il successivo DM 23 giugno 2012 n. 138, hanno regolamentato la società a responsabilità limitata semplificata.
Questa, nonostante il suo nome contenga il termine “semplificata” è, a tutti gli effetti di legge, una società di capitali che può operare come le altre, assumendo responsabilità limitata al capitale conferito al fine di rendere conto a terzi e al fisco delle obbligazioni assunte; questo significa che, come per tutte le società di capitali, i creditori non si possono rivalere sul patrimonio personale dei soci.
La SRLS nacque per agevolare l’imprenditoria giovanile, per la sua costituzione era infatti prevista un’età massima dei soci, fissata in 35 anni.
In seguito tale requisito è stato abolito, per cui chiunque è nella facoltà oggi di costituire una SRL semplificata, indipendentemente dall’età. I requisiti richiesti per la costituzione sono quelli fissati dall’art. 2463-bis del Codice civile, ossia:
-Il capitale sociale deve essere compreso tra euro 1 e 9.999,00, completamente versati in denaro, non essendo possibile l’effettuazione di conferimenti iniziali in beni;
-L’atto costitutivo deve precisare chi sono gli amministratori della società; questi possono essere anche esterni, non essendo indispensabile che ricoprano anche la qualifica di socio;
-La ragione sociale deve contenere la sigla “S.R.L.S.”.
Dal punto di vista dei vantaggi burocratici, la SRLS gode di queste semplificazioni: la costituzione è effettuata da un notaio per mezzo di atto pubblico, tramite l’utilizzo di un modello standard di atto costitutivo che deve essere accettato così come viene proposto, senza la possibilità di apportarvi modifiche o aggiunte; al contrario, per la SRL ordinaria, è possibile redigere l’atto costitutivo più confacente alle esigenze dei soci.
Indubbiamente, l’aspetto più interessante è la responsabilità limitata dei soci; le società di capitali, godendo di autonomia patrimoniale “perfetta” non mettono, infatti, a rischio il patrimonio personale dei soci (l’abitazione, l’autovettura, i depositi bancari personali, ecc.). Quanto detto, però, non significa che i soci rimangano completamente estranei alla loro responsabilità per atti che sono effettuati in nome e per conto della loro società.
La SRL Semplificata, quando avviata, necessita sicuramente costi di gestione fiscale, amministrativa e, specialmente contabile, elevati, al pari delle SRL tradizionali. Vi è la necessità della tenuta della partita doppia, che impone il monitoraggio anche dei movimenti finanziari (di cassa e bancari); deve inoltre presentare il bilancio annuale di esercizio.
Essendo il capitale sociale in genere estremamente ridotto, simbolico, l’impresa è soggettiva a una scarsa considerazione da parte del sistema bancario e dei fornitori; questo comporta spesso la necessità, da parte dei soci o anche di terzi, di fornire garanzie personali e fideiussioni che, di fatto, limitano i vantaggi della responsabilità limitata.
È quindi necessario valutare il genere di attività da svolgere, i fini e ponderare con attenzione i vantaggi e gli svantaggi della SRL semplificata, prima di effettuare una scelta.
Per la successiva iscrizione alla Camera di Commercio la società, come tutte le altre, dovrà dotarsi di codice fiscale, partita IVA e di una casella di posta elettronica certificata. Adempiuto a tali incombenze, la società potrà richiedere l’apertura di un conto corrente bancario ed iniziare ad operare, provvedendo alla dichiarazione di inizio attività tramite la pratica della comunicazione unica al registro delle imprese.
Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento delle costruzioni di SRLS, principalmente collegato al ridotto costo per il loro avvio. Alcune di queste, però, non hanno mantenuto gli impegni contabili, previdenziali e fiscali, spesso eccessivamente gravosi per realtà di modeste dimensioni, nate solo per “provarci” ma senza un progetto imprenditoriale serio; si assiste quindi alla presenza di imprese “silenti” che non presentano bilanci e dichiarazioni fiscali, e che per tali motivi possono essere le prime ad essere attenzionate dagli organi di vigilanza, insieme ai loro soci.