Gli indici sintetici di affidabilità fiscale
Nel nostro paese, il rapporto tra imprese e fisco è stato spesso visto di forte contrapposizione. Inutile negare come i titolari di imprese e lavoratori autonomi abbiano palesato insoddisfazione nel corso dei decenni. Ma qualcosa, negli ultimi anni, è cambiato. I tanto vituperati “studi di settore”, che consentivano di stimare i ricavi e i compensi dei contribuenti, sono stati sostituiti dagli ISA, acronimo di “Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale”, definiti anche nel gergo comune come “pagelle fiscali”.
I parametri dell’ISA
Questi parametri danno modo al contribuente di poter valutare autonomamente la propria posizione e di coglierne il grado di affidabilità in una scala di valori che va da 1 a 10. E in base al valore raggiunto, imprese e lavoratori autonomi possono ottenere alcuni benefit, come, tra gli altri, la riduzione dei tempi per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o essere esclusi da alcune tipologie di controlli. Questa collaborazione tra imprese e fisco sta portando a significativi risultati. Ma vediamo più nel dettaglio cosa sono gli ISA.
La composizione di essi fa perno, in buona sostanza, su indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia, la cui media fornisce un punteggio (da 1 a 10) che stabilisce l’affidabilità fiscale: maggiore sarà il valore, più elevata sarà l’affidabilità fiscale dell’impresa. Per ottenere questa valutazione, l’impresa deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante la compilazione di apposita documentazione, i propri dati contabili, strutturali ed economici.
Cosa sono i MoB
È opportuno ricordare, tuttavia, che gli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale sono stati ideati basandosi su modelli di business predefiniti, tecnicamente definiti MoB, ai quali ogni impresa viene accostata in base a quanto la stessa ha indicato nel modello dichiarativo. L’assegnazione al MoB di riferimento rappresenta un tassello fondamentale, in quanto le stime d’affidabilità possono essere differenti in base all’ISA alla quale ’azienda viene associata.
Come scritto precedentemente, la determinazione dell’ISA si sviluppa sugli “indicatori elementari di affidabilità” (punteggio varia da 1 a 10) e “indicatori elementari di anomalia” (punteggio compreso tra 1 e 5, dove il minore, in questo caso, rileva l’anomalia più elevata). Nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, oltretutto, è possibile consultare l’elenco completo dei questionari che consentono il calcolo degli ISA.
I casi di esclusioni degli ISA
In alcuni casi, tuttavia, gli ISA non si applicano. Tecnicamente, queste casistiche vengono definite “cause di esclusione” e, tendenzialmente, comportano la mancata compilazione e l’inoltro del modello in fase di dichiarazione annuale dei redditi; “tendenzialmente” perché, in alcuni casi, nonostante l’esclusione dall’applicazione degli ISA, alcuni soggetti sono tenuti ugualmente a presentare il relativo modello.
È il caso, ad esempio, di coloro che svolgono un’attività d’impresa o professione tra quelle comprese al Titolo V- bis del Dpr nr. 633/1972, oppure di quei soggetti che esercitano un numero plurimo di attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA; quest’ultimi sono tenuti alla compilazione dell’ISA nel caso in cui i ricavi delle attività non prevalenti superino il 30% dei ricavi relativi all’ammontare complessivo di tutti i redditi. Va precisato, infine, che i contribuenti forfetari non sono tenuti alla compilazione del modello ISA e al relativo invio all’Agenzia delle Entrate.
Rispetto agli studi di settore, tuttavia, risulta molto più arduo avere una previsione in corso anno sull’andamento e la conformità della propria azienda alle richieste del fisco, in quanto per il calcolo degli ISA è necessario utilizzare anche dei valori contabili riferiti singolarmente ad ogni azienda e resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate solo in prossimità della scadenza della dichiarazione dei redditi.