Come funziona la “patente a punti edilizia” e perché è fondamentale per implementare la sicurezza sul lavoro.
Quanto accaduto lo scorso febbraio a Firenze, col crollo di un cantiere e l’ennesima tragedia che è costata la vita a sei persone, ha nuovamente acceso l’attenzione sulla tematica della sicurezza in ambito lavorativo. La risposta del Governo è stata quella, ricalcando quanto avviene da ormai un ventennio in ambito stradale, d’introdurre una “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano in ambito edile.
L’introduzione di questo nuovo sistema si pone l’obiettivo di rendere più sicuri i cantieri di lavoro, garantendo il pieno rispetto di quanto disciplinato dal legislatore e obbligando gli imprenditori edili ad assumersi maggiori responsabilità per offrire la massima sicurezza ai propri dipendenti. Questa novità, quindi, si pone l’obiettivo che eventi come quello recentemente accaduto nel capoluogo toscano diventino solo un lontano ricordo, in un paese come il nostro dove il numero delle morti bianche resta troppo elevato: un migliaio nel 2023, oltre tre al giorno.
Patente a punti edilizia: quanti sono i crediti iniziali e in quale caso scatta la chiusura del cantiere.
L’entrata in vigore della “patente a punti edilizia” è prevista per il 1° ottobre 2024 ed è destinata a tutti gli operatori e le imprese attive del settore, ivi compresi i lavoratori autonomi e le imprese edili iscritte alla Camera di Commercio. Questa novità normativa, oltretutto, amplierà gli obblighi formativi previsti non solo per il datore di lavoro, ma anche per dirigenti, preposti e lavoratori dipendenti; in altre parole, la “patente a punti edilizia” cambierà totalmente l’approccio alla delicata tematica della “sicurezza sul lavoro” nel nostro paese in un settore storicamente trainante per il PIL del nostro Paese.
Per garantire la corretta applicazione del provvedimento, il controllo del rispetto delle norme è demandato alla rispettive autorità competenti del settore, dove sono incluse anche le autorità di vigilanza sul lavoro e le agenzie per la sicurezza e la salute sul lavoro; a esse, quindi, spetterà il compito di rilasciare la “patente a punti” dopo essersi accertate che l’impresa è regolarmente iscritta presso il Registro delle imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio e rispetti pienamente le normative vigenti in ambito di “sicurezza sul lavoro”.
Come si può facilmente intuire, la “patente a punti edilizia” ricalca il meccanismo previsto dal codice della strada per la “patente automobilistica”, basandosi anch’essa su un sistema di crediti e sanzioni. Ogni singola impresa, infatti, disporrà di un monte crediti iniziale pari a 30 punti che, qualora fossero commesse delle violazioni alle vigenti normative in ambito di sicurezza sul lavoro, potrebbe diminuire e comportare perfino la chiusura del cantiere e l’interdizione da ogni attività.
Patente a punti edilizia: chi sono i soggetti coinvolti e come richiederla.
Qualora i crediti di un operatore del mondo edilizio fossero inferiori a 15, infatti, si potrà lavorare solo ed esclusivamente per il completamento delle attività di appalto e subappalto presenti nel momento in cui, complici le infrazioni commesse, il credito dell’azienda è sceso sotto il già menzionato punteggio (quindici).
La patente a punti edilizia coinvolgerà l’intero settore, nessuna figura esclusa: oltre agli imprenditori, infatti, riguarderà anche direttori dei lavori, capi cantieri e lavoratori. Sarà fondamentale, quindi, sensibilizzare tutte le figure che operano in ambito edilizio e far sì che le stesse, in primis per la loro incolumità fisica, adempiano a quanto disciplinato dal legislatore, rispettando rigorosamente – oltre alle leggi vigenti – le normative che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° ottobre.
D’altro canto, la “patente a punti edilizia” riguarda il settore edile a 360°, trovando applicazione in qualsiasi tipologia di cantiere: dal pubblico al privato, passando per le imprese di piccole, medie o grandi dimensioni, nessuna esclusa. E deve essere necessariamente richiesta alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro, al quale spetterà il compito, poi, di vigilare sulla corretta applicazione delle normative vigenti e future sulla “patente a punti edilizia”. Il possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva sarà elemento essenziale, tra gli altri, per l’ottenimento di questa “patente”.
Si confida che il provvedimento, denominato schema di decreto-legge “recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, presentato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 febbraio, nel corso del suo iter di conversione in legge, possa subire i necessari emendamenti finalizzati a renderlo uno strumento utile ai cittadini e comprensibile agli operatori, perché gli adempimenti richiesti lasciano aperti aspetti non del tutto chiari. Le disposizioni dovrebbero essere finalizzate a un concreto aumento della sicurezza nei cantieri, e non rivolte ad incrementare ulteriormente la “burocrazia” che nel settore edile è già rilevante, in quanto se così fosse non solo non sarebbero stati raggiunti gli obiettivi che si pone il legislatore ma ci sarebbe un ulteriore aggravio di costi che andrebbe ad incidere su un settore che, dopo il “blocco” degli incentivi legati ai bonus fiscali, è prevedibile andrà incontro a un nuovo periodo di crisi.
Infine, non si può ignorare che attività come l’edilizia racchiudano un rischio non ponderabile e spesso dettato da errore umano, da disattenzione, da sforzo fisico, ecc. che non potranno essere eliminati con una “patente” per lavorare, come avviene ogni giorno lungo le strade dove i morti per incidente automobilistico non sono conteggiati se non dalla cronaca locale.