Il regime fiscale forfettario. Requisiti e vantaggi.
Il regime forfettario è molto diffuso perché vantaggioso, analizziamo quali sono i requisiti per potervi accedere. Al momento dell’inizio di un’attività, sia essa di carattere professionale (lavoratori autonomi iscritti in albi, ordini professionali, registri, ecc.) che di natura imprenditoriale (soggetti che devono essere iscritti alla competente camera di commercio provinciale), è necessario tra le varie scelte che devono essere definite anche stabilire quella relativa al regime contabile da adottare.
Le persone fisiche, come emerge dai dati diffusi periodicamente dall’Agenzia delle entrate, prediligono senza dubbio optare nella maggior parte dei casi per l’applicazione del regime dei contribuenti “forfettari”, che comporta notevoli vantaggi.
Possono avvalersi di questo regime le persone fisiche, mai le società siano esse di persone che di capitali, che in sede di inizio attività optino per l’applicazione di tale regime.
I vantaggi sono considerevoli, in primo luogo gli incassi non sono assoggettati a iva, le imposte sui redditi sono pari al 5% nei primi 5 anni di attività per poi passare al 15% nel prosieguo, la contribuzione previdenziale dovuta all’INPS può beneficiare di una riduzione pari al 35%.
Tuttavia, occorre porre estrema attenzione per fruire di tali benefici senza rischiare sanzioni; la tassazione al 5% può essere goduta solo se sono soddisfatti tutti i seguenti presupposti:
– L’attività intrapresa dal soggetto interessato non deve rappresentare in nessun modo, una mera prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; ove vi fosse “fatturazione” nei confronti dell’ex datore di lavoro, questa non deve superare il 50% di quella complessiva; tuttavia, tale pratica è assolutamente da sconsigliare, in quanto gli organi di controllo potrebbero qualificare il nuovo rapporto professionale come “non genuino” e riqualificarlo come rapporto di lavoro dipendente indipendentemente dalla percentuale indicata;
– Il soggetto interessato non deve essere stato titolare di partita iva negli ultimi tre anni con effettivo esercizio di un’attività.
Per godere della riduzione contributiva del 35% l’imprenditore deve, quanto prima, comunicare la volontà di beneficiarne all’INPS tramite il “cassetto previdenziale” (negli anni successivi la scelta effettuata permane). Qualora l’apertura dell’attività fosse stata fatta in precedenza, l’opzione per l’agevolazione INPS deve essere effettuata in modo perentorio entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal giorno in cui il servizio è reso disponibile sul sito INPS (in genere alla fine del mese di gennaio).
Il contribuente è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, tuttavia deve emettere le fatture in modalità elettronica, come i contribuenti di maggiori dimensioni. È esonerato inoltre dalla compilazione dei questionari degli studi di settore, strumento sul quale può fondarsi l’accertamento del reddito da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il reddito da sottoporre a tassazione (del cinque o del quindici percento) viene determinato applicando ai ricavi una percentuale di redditività, stabilita per ogni attività al fine di fornire una stima presumibile dei costi sostenuti, che ovviamente non saranno deducibili in modo analitico con la sola eccezione dei contributi versati ai fini pensionistici, che rappresentano comunque onere deducibile nell’anno di pagamento.
Al superamento della soglia di fatturato di 85.000,00 euro il contribuente “esce” dal regime agevolato a partire dall’anno successivo; tuttavia, qualora si superi la soglia di 100.000,00 euro di fatturato, il regime cessa già nel corso dell’anno, con conseguenze purtroppo di estrema rilevanza e importanza: prima tra tutte la perdita della possibilità di non applicare l’Iva sul fatturato, motivo per il quale occorrerebbe calcolare e versare l’imposta sul valore aggiunto anche se mai incassata durante l’anno, oltre ad istituire i registri contabili e predisporre le dichiarazioni richieste dalla normativa relativa all’imposta sul valore aggiunto.
Dal regime forfettario, anche con tassazione al 15 percento, sono inoltre esclusi o ne fuoriescono l’anno successivo coloro che:
1- Hanno erogato redditi a dipendenti per un ammontare superiore a 20.000,00 euro;
2- Ricoprono la qualifica di “socio” di società di persone e neppure se detengono quote di controllo in Srl che svolgono la stessa attività economica di quella della ditta individuale per la quale si intende fruire dell’agevolazione;
3- Nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati (pensioni) di importo lordo superiore a 30.000,00 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (se in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).