Patente a punti e crediti in edilizia.
La Legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione del Decreto-legge 2 marzo 2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’art.29 include importanti disposizioni concernenti il sistema di qualificazione delle imprese edili; è stato infatti modificato il Testo Unico di Sicurezza sul lavoro con l’introduzione della c.d. Patente a crediti meglio nota come Patente a punti, che sarà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024 e vincolerà sia i piccoli lavoratori autonomi che le realtà più strutturate operanti nell’ambito dell’edilizia.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto sicurezza;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale (Documento di Regolarità Fiscale);
  6. nei casi previsti dalla normativa, designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
  • È previsto che il possesso dei requisiti possa essere autocertificato secondo le disposizioni del testo unico della normativa materia vigente.
    Con riferimento al punteggio e alle decurtazioni, è contemplato che la patente “sia dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consenta ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”.
    Il punteggio della patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle quantità indicate nel decreto. Ove, nel corso dello stesso accertamento da parte degli ispettori del lavoro, siano contestate più violazioni fra quelle stabilite dal decreto, i crediti saranno ridotti in quantità non eccedente il doppio di quella contemplata per la violazione più grave”.

Come da decreto, le fattispecie di violazioni che provocano la decurtazione dei crediti dalla patente sono:

  • Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5
  • Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3
  • Omessi formazione e addestramento: 2
  • Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3
  • Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3
  • Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3
  • Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2
  • Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1
  • Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3
  • Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3
  • Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, 101: 3
  • Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2
  • Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2
  • Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3
  • Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, 177: 1
  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1
  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2
  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3
  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1.Inoltre, la norma prevede che il committente o il responsabile dei lavori debbano effettuare:
  • l’accertamento del possesso della Patente a punti nei confronti dei lavoratori autonomi e delle imprese esecutrici (anche in caso di subappalto), o del possesso dell’attestato  di qualificazione SOA.
  • la trasmissione della dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione relativa alla patente a punti.

Chi viola la norma che concerne la verifica del rispetto del possesso della Patente o manca di trasmettere la documentazione relativa, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.