Pagamento in contanti oltre la soglia massima di legge: quali sanzioni antiriciclaggio vengono applicate e come difendersi.


È argomento sempre ricorrente quello relativo alle sanzioni che, talvolta, sono irrogate ai privati cittadini per operazioni di pagamento in contante oltre la soglia prevista dalla Legge. La norma è perentoria e non prevede eccezioni. Non costituisce una scusante, ad esempio, il versamento in contati allo sportello della propria banca di una somma oltre la soglia di euro 5.000,00 giustificato dal fatto che il denaro rappresenti una donazione di uno stretto congiunto.

In conformità all’art. 49 del d.lgs. 231/2007, è vietato: “il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il già menzionato divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000,00 euro.
Il trasferimento superiore al suddetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Tali pagamenti possono essere eseguiti esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
In caso di violazione, l’articolo 63 della legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Come comportarsi in caso di contestazione di violazione?

1) memorie scritte di difesa. L’interessato può, come prima cosa, presentare scritti difensivi e documenti alla Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) competente entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione (articolo 18 legge 689/1981).

2) oblazione. La stessa norma, all’articolo 16, prevede inoltre la possibilità di oblazione della sanzione con “il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale; il tutto oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. L’oblazione può quindi effettuarsi con il versamento di 6.000,00 euro per ogni violazione commessa.

3) decreto di irrogazione delle sanzioni. Decorso il termine per l’oblazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze emetterà un decreto con il quale saranno irrogate le sanzioni; l’entità della sanzione sarà  graduata fra il minimo ed il massimo in virtù di: gravità e durata della violazione, grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, all’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, al livello di cooperazione con le autorità (articolo 67 del d.lgs. 231/2007). Al fine di contenere la sanzione, è pertanto raccomandabile presentare le memorie difensive.

4) richiesta di riduzione. Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto di irrogazione della sanzione, il destinatario del provvedimento sanzionatorio può presentare istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze richiedendo, così, il pagamento della sanzione in misura ridotta di un terzo dell’entità della sanzione irrogata (articolo 68 del D. Lgs. 231/2007).

5) opposizione. Nel caso potessero esserci i presupposti, è diritto del destinatario del provvedimento di proporre, di conseguenza, opposizione all’atto avanti il Tribunale civile ordinario del luogo ove è stato commesso l’illecito, nel termine di 30 giorni dalla notifica.