Sanzioni antiriciclaggio per gli operatori economici. Un’analisi dei casi più comuni.

Ai privati comuni cittadini, è spesso poco nota la norma concernente le sanzioni antiriciclaggio dato che queste possono interessare in prevalenza gli operatorie economici, quali professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, agenzie immobiliari, compro oro, money transfer, antiquari, ecc.) e gli istituti di credito. Tali soggetti sono tenuti a molteplici incombenze, tra le quali quella più importante è senza dubbio l’obbligo delle SOS (acronimo di segnalazione operazione sospetta).

Il d.lgs.90/2017 ha modificato in misura rilevante l’originario d.lgs.231/2007 per quanto attiene le sanzioni antiriciclaggio applicabili.

Per quanto attiene i professionisti e le imprese che trattano nella loro attività tematiche inerenti aspetti finanziari, oltre alla mancata segnalazione circa l’utilizzo, da parte della clientela, di denaro contante che eccede la soglia prevista dalla legge, le contestazioni più ricorrenti da parte degli ispettori della Guardia di Finanza sono quelle relative:

1-all’inosservanza  degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

2-di conservazione dei relativi documenti.

3-infine, ben più gravi, di mancata segnalazione di operazione sospette.

1) La violazione degli obblighi di adeguata verifica è sanzionata dal d.lgs. 231/2007 all’art.56, che contempla due distinte fattispecie tipiche:

a- quella “base”, prevista dal comma uno, cui si applica la sanzione pecuniaria nella misura fissa di € 2.000,00;

b- quella “qualificata”, per la quale la sanzione è invece compresa tra un minimo e un massimo edittale, che va da € 2.500,00 a € 50.000,00, in ragione della sussistenza, alternativa o cumulativa, dei caratteri “grave”, “ripetuto”, “sistematico”, “plurimo” delle violazioni presunte.

Nel processo verbale di contestazione, dunque, i militari fanno sempre riferimento:

– all’intensità e al grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno.

– al grado di collaborazione con le autorità.

– alla rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto.

– alla reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato.

E’ bene notare che, alla luce della legge 689/81, il termine di prescrizione dell’inosservanza di tali obblighi è di cinque anni.

2) La violazione degli obblighi di conservazione è sanzionata dal d.lgs. 231/2007 all’art.57 che, come per il precedente art.56, contempla le due fattispecie appena descritte, ossia di entità “base” e “qualificata”, per le quale sono previste le analoghe sanzioni indicate nell’art.56.

Le violazioni contemplate dagli art.56 e 57 possono essere dunque, e spesso lo sono, coesistenti.

Nei casi previsti dagli art.56 e 57, fattispecie qualificate, per la determinazione delle sanzioni all’interno del range, è intervenuta una circolare ministeriale; essa stabilisce intervalli (€ 2.500 – € 15.000 / € 15.000 – € 30.000 / € 30.000 – € 50.000) che determineranno la sanzione da irrogare; questi non hanno pari ampiezza perché sono stati attribuiti valori diversi agli elementi che li determinano.

La decisione del Ministero concernente la collocazione in un determinato intervallo rimane una valutazione discrezionale da parte dell’organo amministrativo, priva di valenza definitiva, in quanto l’autorità giudiziaria, in seguito a ricorso, potrà chiaramente fissare quello che reputa più appropriato debba essere applicato al caso contingente; incluso altresì l’auspicato annullamento della sanzione irrogata, con conseguente non assunzione di provvedimenti nei confronti del presunto trasgressore.

3) L’omessa segnalazione di operazioni sospette, fattispecie di natura estremamente grave, è punita dall’art.58.
Prevede anche in questo caso al comma uno la fattispecie “base”, sanzionata con l’importo fisso di euro 3.000,00, mentre la fattispecie qualificata prevista dal comma due dello stesso articolo è punita con una sanzione variabile da euro 30.000,00 a euro 300.000,00.
Per la determinazione della sanzione all’interno del range indicato, estremamente variabile, anche in questo caso l’autorità amministrativa procedente fonda la disamina del caso concreto sulle previsioni di una circolare ministeriale.
4) Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati; è punita dall’art.59 del d.lgs. 231/2007.
In ambito professionale, quindi, tale fattispecie si configura quando il presunto obbligato, ossia il collegio sindacale, abbia omesso di comunicare alle autorità di vigilanza di settore fatti che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs.231/2007, delle quali venisse a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
Si tratta, in sostanza, dell’omessa vigilanza circa l’attuazione delle norme che impongono l’adeguata verifica, la conservazione e la segnalazione di operazioni sospette. Adempimenti, questi, a carico anche di imprenditori agli stessi tenuti: società compro oro, money transfer, agenzie immobiliari, agenzie di sicurezza privava che si occupano di valori, mercanti d’arte e galleristi, ecc. ecc.
La violazione è punita con una sanzione variabile da euro 5.000,00 a 30.000,00 euro in base alla sua presunta gravità.