Sanzioni antiriciclaggio.

Negli studi professionali sono in aumento le verifiche condotte dai militari della Guardia di Finanza. Capire e difendersi.

Una delle verifiche più temute dagli studi professionali, come commercialisti, notai e consulenti del lavoro, è quella inerente la corretta applicazione dei precetti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La consapevolezza di come, in genere, tali ispezioni vengono condotte può essere utile nella non augurata ipotesi di subire un controllo.

Le sanzioni previste dalla norma sono la conseguenza della verifica sulla corretta applicazione degli obblighi imposti dalla normativa di settore.

L’accertamento delle sanzioni antiriciclaggio è di competenza della Guardia di Finanza, in particolare del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria che delega il reparto di polizia economico finanziaria competente per territorio.

I militari della Guardia di Finanza, all’atto dell’accesso, devono fare riferimento alla delega ricevuta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

Le modalità del controllo prevedono fasi distinte, di carattere generale e di merito dei fascicoli o delle singole fattispecie oggetto di indagine.

A) I controlli generali.

Prevedono una serie di domande che i militari pongono al titolare dello studio. Da esperienza e a titolo esemplificativo, possono essere:

n.1: Può descriverci come è strutturato lo studio commercialista

n.2: Ci descriva puntualmente quali tipologie di attività espleta nel corso della propria attività professionale.

n.3: Può descriverci le modalità con le quali adempie agli obblighi imposti dal D.Lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017?

n.4: Sempre in ordine a suddetti obblighi, come è organizzato lo studio? È stato predisposto un sistema di controllo in merito alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio?

n.5: Vuole fornire indicazioni specifiche in ordine alla formazione propria e dei propri collaboratori in materia antiriciclaggio e in merito a corsi eventualmente frequentati? (art. 54 d.lgs. n. 231/2007).

n.6: Ha effettuato segnalazioni di operazioni sospette?
– B) I Controlli di merito.

Nel merito, a titolo esemplificativo, i militari potrebbero chiedere:

1- L’esibizione, in formato cartaceo, delle fatture emesse in genere negli ultimi due anni ai clienti dello studio e dei relativi registri iva; il tutto al fine di individuare le prestazioni rese e se queste avrebbero necessitato, ciascuna, di adeguata verifica;

2- Di esibire direttamente i fascicoli della clientela, in modo indistinto;

3- Di esibire direttamente i fascicoli della clientela in modo circostanziato, in base a loro valutazioni effettuate in precedenza prima dell’accesso presso lo studio commerciale/notarile;

4-Di esibire, in modo casuale, determinati fascicoli della clientela per la quale il professionista risulta essere il depositario delle scritture contabili in anagrafe tributaria.

La finalità dell’ispezione è pertanto quella di verificare il rispetto degli obblighi previsti, nel dettaglio:

-adeguata verifica;

-conservazione dei dati e delle informazioni;

-segnalazione delle operazioni sospette;

-comunicazione delle violazioni della normativa sul contante al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

-autovalutazione del rischio dello studio.

Superfluo ricordare che la Guardia di Finanza, in tale contesto, gode degli stessi poteri di ispezione che possiede nel corso delle verifiche fiscali.

– C) Il controllo dei fascicoli.

In seguito all’acquisizione del materiale, i militari procedono alla verifica del contenuto dei fascicoli richiesti. Gli operanti asportano il materiare per analizzarlo, in seguito, presso la loro caserma.

Per ogni fascicolo viene appurata la presenza:

-della richiesta di assistenza firmata del cliente;

-della dichiarazione, sottoscritta, circa la titolarità effettiva e dei relativi eventuali documenti a dimostrazione della veridicità di quanto dichiarato;

-delle schede periodiche circa l’effettuazione dell’adeguata verifica effettuata sul cliente;

-del “valore” di rischio attribuito al cliente;

-dei documenti di identità del soggetto dichiarante che devono essere validi nel momento della firma dei documenti;

-ulteriore altra documentazione aggiuntiva.

Per quanto non chiaro, i militari sono tenuti a chiedere informazioni al titolare dello studio durante la verifica, per l’esigenza di instaurare un contraddittorio preventivo prima di redigere il verbale conclusivo.

La durata dell’ispezione è a discrezione della Guardia di Finanza; tuttavia giova sapere che, mediamente, difficilmente le ispezioni si protraggono per un periodo superiore a due mesi.

Al termine dei controlli viene redatto il Processo Verbale di Constatazione; a nulla vale il rifiuto a sottoscriverlo da parte del professionista.

È estremamente arduo contestare, in seguito, gli accertamenti verbalizzati dei militari, si dovrebbe infatti procedere con querela di falso.

Le successive ed eventuali sanzioni sono irrogate direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante un decreto sanzionatorio equiparabile a ordinanza ingiunzione.

L’impugnazione del decreto dovrà essere effettuata, esclusivamente avanti il Tribunale della Capitale, entro trenta giorni dal ricevimento del decreto.

Il Mef impiega generalmente 18-24 mesi per la notifica del decreto sanzionatorio.
La decadenza a emettere l’ordinanza ingiunzione si verifica trascorsi 24 mesi dal giorno in cui il Ministero riceve il Processo Verbale di Contestazione, via Pec, da parte della GdF.

Si noti bene, il termine di due anni è relativo all’emissione, non alla notifica del decreto sanzionatorio.

Non è previsto dalla legge speciale, invece, alcun termine per l’invio al MEF del PVC da parte della Guardia di Finanza.