La limitazione circa l’uso del denaro contante.
In questo articolo parliamo di:
- Le sanzioni antiriciclaggio previste dalla norma.
- Riepilogo delle variazioni intervenute circa l’uso del contante.
- Sanzioni per la violazione dell’obbligo di segnalazione circa i limiti di utilizzo del denaro contante.
- Sanzione antiriciclaggio per violazione limite uso del denaro contate.
- Il significato della norma.
Le sanzioni antiriciclaggio previste dalla norma.
La normativa circa il limite all’utilizzo del denaro contante ha la sua origine con l’art. 1 del DL 143/1991, che stabilì in lire venti milioni l’importo massimo dei pagamenti effettuabili tramite valuta “effettiva”.
Si pensi che, sino ad allora, non sussisteva alcuna limitazione; era possibile acquistare un immobile o un’auto di pregio “svuotando” la valigetta ventiquattrore, come nelle pellicole cinematografiche dell’epoca.
Oggi, tale situazione non è probabilmente neppure conosciuta e concepibile dalle generazioni più giovani, propense a pagare in modalità elettronica pure un caffè, salvo poi dover abbandonare la spesa al supermercato se il sistema virtuale non funziona, com’è accaduto in occasione del recente “Black friday” del 29.11.2024. In realtà, da quel lontano 1991, non sono trascorsi neppure 35 anni.
Riepilogo delle variazioni intervenute circa l’uso del contante.
La normativa circa l’uso massimo consentito del contante è stata oggetto di una serie di cambiamenti, succedutesi in questi anni senza soluzione di continuità, non sempre orientati al ribasso ma anche al rialzo, secondo questi valori:
–10.329 (conversione di venti milioni in seguito all’introduzione dell’euro nell’anno duemiladue);
-12.500,00 (dal 12-2002 al 04-2008);
-5.000,00 (dal 04-2008 al 06-2008);
-12.500,00 (dal 06-2008 al 05-2010);
-5.000,00 (dal 05-2010 al 08-2011);
-3.000,00 (dal 08-2011 al 12-2011);
-1.000,00 (dal 12-2011 al 12-2015);
-3.000,00 (dal 01-2016 al 06-2020);
-2.000,00 (dal 07-2020 al 12-2022);
–5.000,00 dal primo gennaio 2023 a tutt’oggi.
Continue paradossali modifiche, che disorientano il cittadino e sembrano contraddistinguere una “storia italiana infinita”, anche in considerazione che fino a poco tempo fa in numerosi Stati europei, tra cui la Germania, non era mai stata prevista alcuna limitazione a riguardo.
Solo recentemente, nell’ottica della prevenzione del fenomeno del riciclaggio, si è reso opportuno, da parte dell’Unione europea, fissare un tetto per i pagamenti in contanti generalizzato in euro 10.000,00 per tutti gli Stati aderenti.
Il limite è stato introdotto con la formulazione dell’articolo 80 del Regolamento UE 1624/2024, soggetto ad applicazione differita: esso diverrà definitivamente applicabile negli Stati membri solo a partire dal 10.07.2027. Occorre precisare, tuttavia, che ogni singolo Paese potrà varare norme più limitative rispetto alla soglia dei 10.000,00 euro generalmente prevista.
La violazione circa la normativa in questione può comportare sanzioni antiriciclaggio importanti.
Sanzioni per la violazione dell’obbligo di segnalazione circa i limiti di utilizzo del denaro contante.
L’art. 51 del d.lgs. n. 231/2007, nella versione attualmente vigente, prevede che i professionisti (Dottori commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, Avvocati, Notai, attività di compro oro, ecc. ecc.) che, nell’esercizio della loro attività professionale, vengano a conoscenza di violazioni riguardanti la limitazione all’uso del denaro contante, siano tenuti a darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni, per la contestazione prevista dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e per la immediata trasmissione di tale infrazione anche alla Gdf. La medesima notizia è dovuta dai componenti del collegio sindacale e dagli istituti di credito per operazioni di sportello dei clienti.
Sanzione antiriciclaggio per violazione limite uso del denaro contante.
La violazione delle disposizioni generali sull’utilizzo del contante è punita con una sanzione antiriciclaggio da 3.000,00 a 50.000,00 euro, come indicato dall’art.63 co.1 d.lgs.231/2007.
Alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’istituto dell’oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (minimo che nel caso concreto è pari a 3.000,00 euro, pertanto il rischio è quello di subire la contestazione di una sanzione pari a 6.000,00 euro).
Il significato della norma.
Occorre prestare molta attenzione, pertanto, ai versamenti in contanti effettuati presso gli sportelli degli istituti di credito; qualora questi siano superiori al limite di legge in vigore, ora pari a 4.999,99 euro, è probabile che l’addetto alla cassa richieda l’origine del denaro; sebbene questa sia lecita come, ad esempio, nel caso di donazioni ricevute da parenti o della vendita di un motociclo, l’effetto sarebbe infatti quello di vedersi contestare successivamente l’illecito commesso, in quanto la movimentazione di denaro contate oltre la soglia prevista dalla norma non può avere riconosciuta alcuna giustificazione.
Non rileva lo scopo dell’operazione, o la sua intrinseca liceità, ma la necessità che la stessa vehttps://iustlab.org/ andrea.iarettinga monitorata dal sistema bancario; l’operatore ha una ridotta discrezionalità, non potendo fondare la propria decisione sull’opportunità di effettuare o meno la segnalazione sulla presunzione, frutto di convinzione personale, che l’illecito non si sia concretizzato.