Svolta della Cassazione. NASpI.

Introduzione: una decisione utile ai lavoratori

Se stai percependo la NASpI e hai una partita IVA aperta ma inattiva, questa notizia ti riguarda da vicino. Fino a poco tempo fa, l’INPS pretendeva che ogni titolare di partita IVA comunicasse il proprio reddito presunto ogni anno, anche se quel reddito era pari a zero. Una posizione rigida, che ha portato alla decadenza dell’indennità di disoccupazione per molti lavoratori che, in realtà, non avevano svolto alcuna attività professionale.

Oggi, però, qualcosa è cambiato in maniera davvero significativa. La Corte di Cassazione, con un’Ordinanza pubblicata nel marzo 2026, ha stabilito un principio nuovo e di grande importanza: la semplice titolarità di una partita IVA non equivale a svolgimento di attività lavorativa. E se non c’è attività effettiva, non scatta alcun obbligo di comunicazione all’INPS — né, tantomeno, la decadenza dalla NASpI.

Questa decisione, attesa da tempo, rappresenta una svolta concreta per tutti i lavoratori disoccupati che hanno mantenuto aperta la partita IVA senza però esercitare alcuna professione. È una tutela che il legislatore aveva previsto, ma che l’INPS — e i giudici di merito — avevano fino ad ora interpretato in maniera penalizzante per il lavoratore.

Il caso concreto: cosa è successo e perché conta

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia

La vicenda è quella di un lavoratore dipendente che, dopo la perdita involontaria del proprio impiego, aveva presentato domanda di NASpI e ottenuto l’indennità di disoccupazione per l’anno 2016. Al momento della domanda, aveva correttamente dichiarato il reddito presunto dalla sua attività di lavoro autonomo, come previsto dalla normativa vigente. L’INPS aveva dunque riconosciuto la prestazione, riducendola in proporzione al reddito dichiarato.

L’anno successivo, tuttavia, la situazione era radicalmente diversa. Il lavoratore aveva mantenuto aperta la partita IVA, ma non aveva svolto alcuna prestazione professionale e non aveva incassato nemmeno un euro di compenso da lavoro autonomo. Non aveva emesso fatture, non aveva avuto clienti, non aveva esercitato alcuna attività concreta. Per questa ragione, aveva ritenuto — ragionevolmente — di non dover comunicare nulla all’INPS.

L’Istituto Previdenziale, però, la pensava diversamente. Ritenendo che la titolarità di partita IVA fosse di per sé sufficiente a configurare lo svolgimento di un’attività autonoma, dichiarò la decadenza del lavoratore dalla NASpI per l’anno 2017, sulla base della mancata comunicazione prevista dall’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015.

Le decisioni dei giudici di merito: primo e secondo grado

Il lavoratore impugnò la decisione dell’INPS davanti al Tribunale competente, che però respinse la sua domanda. I giudici di primo grado ritennero che la mancata comunicazione comportasse automaticamente la decadenza dal beneficio, indipendentemente dal fatto che l’attività fosse stata effettivamente svolta.

Anche la Corte d’Appello confermò la sentenza di primo grado. Secondo i giudici di secondo grado, l’obbligo di comunicazione sussisteva anche quando i redditi prodotti erano pari a zero. Non valeva ad escludere tale obbligo il fatto che la parte non avesse tratto alcun reddito dall’attività autonoma. La posizione dei giudici di merito si allineava, del resto, con la prassi amministrativa dell’INPS, le cui FAQ prevedevano espressamente che i titolari di partita IVA attiva dovessero dichiarare il reddito presunto anche se pari a zero.

Il lavoratore, però, non si arrese. Decise di ricorrere in Cassazione, sollevando un unico motivo: la violazione degli articoli 3, 10 e 11 del D.Lgs. n. 22/2015 e dell’art. 2966 del Codice Civile. Sosteneva, in sostanza, che la decadenza dalla NASpI non potesse essere pronunciata laddove non vi fosse stato effettivo svolgimento di attività lavorativa autonoma.

Il quadro normativo: cosa dice davvero la legge sulla NASpI

Il D.Lgs. n. 22/2015 e la disciplina della NASpI

La NASpI — acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego — è stata istituita dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e costituisce il principale strumento di tutela del reddito per i lavoratori che perdono involontariamente il proprio posto di lavoro. Si tratta di una prestazione di carattere previdenziale, erogata dall’INPS, che sostituisce la precedente indennità di disoccupazione ASpI.

L’obiettivo della NASpI non è quello di penalizzare chi cerca nuove opportunità lavorative — anche in forma autonoma — ma, al contrario, di accompagnare il lavoratore in un percorso di reinserimento professionale. Per questa ragione, il legislatore ha previsto specifiche norme di compatibilità tra la percezione dell’indennità e lo svolgimento di determinate attività lavorative.

L’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015: l’obbligo di comunicazione

L’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015 disciplina la compatibilità della NASpI con il lavoro autonomo. La norma stabilisce che il lavoratore il quale, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, da cui ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

La cosiddetta «no tax area» per il lavoro autonomo è oggi pari a euro 8.500 annui. Al di sotto di questa soglia, il lavoratore non ha imposte da versare. Tuttavia, la comunicazione all’INPS rimane comunque necessaria — ma solo ed esclusivamente se vi è effettivo svolgimento di attività lavorativa.

L’art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015: le ipotesi tassative di decadenza

L’art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015 elenca in maniera tassativa le cinque ipotesi in cui il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI. Si tratta di: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale senza effettuare la comunicazione prevista dall’art. 10; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità; mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro o di riqualificazione professionale.

Il dato normativo fondamentale, che la Cassazione ha valorizzato con estrema chiarezza, è che le ipotesi di decadenza sono tassative. Non possono essere estese per via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate. La decadenza è una sanzione di stretta interpretazione, e come tale va applicata soltanto quando ne ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge.

La riduzione proporzionale della NASpI in caso di lavoro autonomo

È importante sapere che, quando il lavoratore comunica correttamente l’avvio di un’attività autonoma, la NASpI non viene meno automaticamente. Viene invece ridotta in misura pari all’80% del reddito annuo previsto, rapportato al periodo compreso tra la data di inizio dell’attività e la fine del periodo di indennità — o la fine dell’anno, se anteriore.

A fine anno si effettua poi un conguaglio, per verificare la corrispondenza tra il reddito dichiarato in via previsionale e quello effettivamente percepito. Se il reddito effettivo è superiore a quello comunicato, l’INPS recupera la differenza; se è inferiore, restituisce le somme trattenute in eccesso. Si tratta, dunque, di un meccanismo pensato per consentire al lavoratore di intraprendere gradualmente una nuova attività senza perdere completamente il sostegno al reddito.

La decisione della Cassazione: perché il principio affermato è davvero nuovo e importante

Il cuore della pronuncia: effettività contro formalismo

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame. La motivazione della pronuncia è articolata e poggia su un principio di fondo di grande chiarezza: lo svolgimento di attività lavorativa, ai fini dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015, deve essere inteso in termini di effettività del lavoro — non di mera titolarità formale di uno strumento giuridico come la partita IVA.

In altri termini, ciò che conta non è avere la partita IVA aperta. Ciò che conta è averla effettivamente utilizzata per svolgere prestazioni professionali, percepire compensi, emettere fatture. La partita IVA, in sé, è uno strumento neutro: serve a identificare il contribuente ai fini fiscali, ma la sua semplice titolarità non dimostra né presuppone che vi sia un’attività in corso.

La contemporaneità come presupposto dell’obbligo comunicativo

La Cassazione ha valorizzato in modo decisivo il concetto di contemporaneità. L’obbligo di comunicazione all’INPS sorge — ed è questa la regola che il legislatore ha voluto stabilire — quando vi è contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento effettivo di un’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito.

Per tale ragione, il termine «intraprenda» contenuto nell’art. 10 non va interpretato nel solo senso letterale di «iniziare» un’attività. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che il verbo può essere letto anche nel senso più ampio di «applicarsi», «dedicarsi», «impegnarsi» concretamente in un’attività. Questo significa che l’obbligo comunicativo scatta sia per chi avvia l’attività autonoma dopo l’inizio della NASpI, sia per chi aveva già un’attività autonoma prima della cessazione del rapporto di lavoro — purché, in entrambi i casi, vi sia uno svolgimento effettivo durante il periodo di fruizione dell’indennità.

La partita IVA come atto meramente propedeutico

A questo proposito, la Corte ha sottolineato con particolare forza un aspetto che i giudici di merito avevano trascurato: l’apertura e il mantenimento di una partita IVA sono atti meramente propedeutici all’esercizio di un’attività autonoma, ma non ne costituiscono prova né equivalente. Molte persone mantengono aperta la partita IVA senza svolgere alcuna attività, per le ragioni più diverse: evitare i costi e i tempi della riapertura in caso di ripresa futura, mantenere la propria iscrizione agli ordini professionali, non perdere una posizione già consolidata presso fornitori o clienti.

Proprio nel caso esaminato dalla Cassazione, i giudici di merito avevano commesso l’errore di inferire l’effettivo svolgimento di attività lavorativa dalla sola titolarità di partita IVA. La Suprema Corte ha corretto questa impostazione, chiarendo che tale deduzione non è corretta sul piano logico prima ancora che su quello giuridico. La titolarità di partita IVA è, nelle parole della Corte, «una circostanza neutra e non necessariamente significativa di un’attività in corso».

I principi di diritto affermati: cosa cambia ora per i lavoratori

Il principio fondamentale: niente comunicazione senza attività effettiva

Il principio di diritto che emerge con chiarezza dall’Ordinanza della Corte di Cassazione pubblicata nel marzo 2026 è il seguente: in tema di NASpI, la decadenza dalla prestazione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015 per omessa comunicazione all’INPS ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto, presuppone l’effettivo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale da cui possa derivare un reddito. Non è sufficiente la mera titolarità formale di partita IVA.

La fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dalla contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa autonoma, indipendentemente dal fatto che tale attività sia stata intrapresa in epoca anteriore o successiva alla presentazione della domanda di prestazione.

L’onere della prova grava sull’INPS

Un secondo principio, altrettanto rilevante sul piano pratico, riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Grava sull’INPS — non sul lavoratore — l’obbligo di dimostrare che alla titolarità formale di partita IVA si sia accompagnato l’effettivo svolgimento di attività lavorativa nell’arco temporale rilevante ai fini della prestazione.

Questo significa che l’Istituto Previdenziale non può limitarsi a verificare l’esistenza di una partita IVA attiva nei propri archivi. Deve acquisire e produrre in giudizio prove concrete che dimostrino che il lavoratore abbia effettivamente esercitato la propria professione durante il periodo di percezione della NASpI. Si tratta di un’inversione significativa rispetto alla prassi fin qui seguita, che ha spesso visto l’INPS dichiarare la decadenza sulla base di semplici riscontri formali.

La tassatività delle cause di decadenza: non si può applicare per analogia

Un terzo principio, di carattere più generale, riguarda la natura delle cause di decadenza dalla NASpI. La Cassazione ha ribadito con forza che le ipotesi di decadenza previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015 sono tassative e di stretta interpretazione. Non possono essere estese per via analogica a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore.

Questa affermazione è di fondamentale importanza pratica. Significa che l’INPS — e i giudici — non possono costruire nuove ipotesi di decadenza che la legge non prevede, anche se ritengono che vi sia una situazione di abuso o comunque di mancato rispetto dello spirito della norma. La decadenza è una sanzione grave, che priva il lavoratore di un diritto già acquisito: come tale, va applicata soltanto quando ne ricorrono tutti e rigorosi i presupposti di legge.

Le domande più frequenti dei lavoratori: risposte chiare e pratiche

Ho la partita IVA aperta ma non ho lavorato: devo comunicare qualcosa all’INPS?

In base al principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza pubblicata nel marzo 2026, la risposta è no. Se hai la partita IVA aperta ma non hai svolto alcuna attività professionale — cioè non hai emesso fatture, non hai avuto clienti, non hai percepito compensi — non sei tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’INPS. La mera titolarità formale di partita IVA non fa scattare l’obbligo comunicativo.

Ovviamente, questa regola vale solo se non hai effettivamente lavorato. Se invece hai svolto anche una sola prestazione professionale, percepito anche un solo euro di compenso, emesso anche una sola fattura, allora l’obbligo di comunicazione sussiste — e deve essere adempiuto entro un mese dall’inizio dell’attività.

L’INPS mi ha dichiarato decaduto dalla NASpI: cosa posso fare?

Se l’INPS ha dichiarato la tua decadenza dalla NASpI sulla base della sola titolarità di partita IVA — senza dimostrare che tu abbia effettivamente svolto attività lavorativa autonoma — hai ottime possibilità di impugnare con successo tale decisione. Il principio affermato dalla Cassazione è chiaro: la decadenza non può essere pronunciata in assenza di effettivo svolgimento di attività.

Il primo passo è ricorrere all’INPS in via amministrativa, presentando ricorso al Comitato Provinciale competente. Se il ricorso non viene accolto, è possibile adire il giudice del lavoro. I termini per agire sono brevi: è fondamentale non perdere tempo e rivolgersi subito a un professionista esperto in diritto del lavoro.

Avevo già comunicato il reddito nell’anno precedente: devo rifarlo ogni anno?

La Cassazione ha chiarito che l’obbligo di comunicazione va riferito all’effettivo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di fruizione della NASpI. Se nell’anno precedente avevi comunicato il reddito presunto perché stavi lavorando, e nell’anno successivo non hai più svolto alcuna attività, non sei tenuto a rinnovare la comunicazione per quell’anno.

Anzi, è proprio questo il caso esaminato dalla Corte: il lavoratore aveva regolarmente comunicato all’INPS il reddito presunto nel primo anno di NASpI, ottenendo il riconoscimento della prestazione. L’anno successivo, non avendo lavorato, non aveva comunicato nulla — e la Cassazione ha ritenuto che questa omissione fosse del tutto legittima.

Cosa succede se ho aperto la partita IVA prima di perdere il lavoro?

Anche questo scenario è stato esaminato dalla giurisprudenza della Cassazione. In linea generale, la Suprema Corte ha affermato che l’obbligo comunicativo riguarda sia chi apre la partita IVA durante la NASpI, sia chi la aveva già aperta prima della cessazione del rapporto di lavoro subordinato. In quest’ultimo caso, la comunicazione va effettuata entro un mese dalla presentazione della domanda di NASpI.

Tuttavia, anche in questo caso il presupposto è sempre e comunque l’effettivo svolgimento di attività lavorativa autonoma in contemporanea con la percezione dell’indennità. Se la partita IVA era già aperta ma non veniva utilizzata al momento della domanda — e non è stata utilizzata durante la NASpI — l’obbligo comunicativo non sussiste.

Cosa intende la Cassazione per ‘svolgimento effettivo’ di attività?

La nozione di «svolgimento effettivo» di attività lavorativa è quella che distingue il caso di chi lavora davvero — anche occasionalmente — da chi, pur avendo la partita IVA, non ha avuto clienti, non ha emesso fatture, non ha percepito compensi. Gli elementi probatori più rilevanti sono: le fatture emesse, i pagamenti ricevuti sul conto corrente, le comunicazioni obbligatorie ai fini fiscali, le dichiarazioni dei redditi. L’assenza di tutti questi elementi fa ragionevolmente presumere l’inattività.

È importante sottolineare che l’onere della prova, come chiarito dalla Cassazione, grava sull’INPS. È l’Istituto che deve dimostrare che il lavoratore ha lavorato — non il lavoratore che deve dimostrare di non aver lavorato. In un’ottica difensiva, però, è sempre utile conservare documentazione che attesti l’inattività: dichiarazioni dei redditi con reddito zero da lavoro autonomo, conto corrente senza movimenti riferibili a compensi professionali, assenza di fatture emesse.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza: un quadro in continua evoluzione

La giurisprudenza precedente: un percorso di progressivo chiarimento

L’Ordinanza della Corte di Cassazione pubblicata nel marzo 2026 non è nata dal nulla. Si inserisce in un percorso giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha progressivamente chiarito i confini dell’obbligo comunicativo previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015. La giurisprudenza di legittimità ha sviluppato, nel tempo, un orientamento sempre più attento alla sostanza rispetto alla forma, valorizzando il dato dell’effettività dell’attività lavorativa piuttosto che quello della mera titolarità formale.

In particolare, la Suprema Corte aveva già da tempo chiarito che l’obbligo comunicativo non dipende dall’anteriorità o dalla posteriorità dell’attività rispetto alla NASpI. Ciò che conta è la contemporaneità tra godimento dell’indennità e svolgimento dell’attività. Questo principio, che sembra tecnico, ha in realtà un’importanza pratica notevolissima: significa che un lavoratore che aveva già la partita IVA prima di perdere il lavoro non può essere trattato diversamente da uno che l’ha aperta dopo.

Il significato evolutivo del verbo ‘intraprendere’

Uno degli aspetti più interessanti del percorso giurisprudenziale riguarda il significato da attribuire al verbo «intraprendere» contenuto nell’art. 10. In una prima lettura, si poteva pensare che il termine si riferisse soltanto all’avvio ex novo di un’attività: avrei comunicato soltanto se avessi iniziato a lavorare in autonomo dopo l’inizio della NASpI.

La Cassazione ha invece elaborato un’interpretazione più ricca e articolata. Il verbo «intraprendere» va inteso non solo come «iniziare», ma anche come «applicarsi», «dedicarsi», «impegnarsi» in un’attività. Questo significa che l’obbligo comunicativo scatta ogniqualvolta vi sia un effettivo coinvolgimento del lavoratore in un’attività autonoma — a prescindere da quando formalmente tale attività sia stata avviata.

La distinzione tra attività lavorativa e cariche societarie

La giurisprudenza ha anche chiarito un altro aspetto spesso fonte di confusione: la distinzione tra lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma e la titolarità di una carica societaria — come quella di amministratore o consigliere di una società. Secondo la Cassazione, tali cariche non rientrano nel perimetro dell’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015, in quanto costituiscono rapporti di tipo societario e non rapporti di lavoro autonomo in senso stretto.

Il fatto che i compensi degli amministratori siano fiscalmente assimilati ai redditi di lavoro dipendente non muta la natura del rapporto sottostante. La decadenza dalla NASpI, in quanto sanzione di stretta interpretazione, non può essere estesa al caso di chi ricopre cariche sociali senza svolgere un’attività professionale autonoma in senso proprio.

I rischi concreti per i lavoratori: cosa può andare storto e come proteggersi

I controlli dell’INPS: come funzionano e cosa cercano

L’INPS effettua controlli sistematici sulla regolarità delle prestazioni erogate. Per quanto riguarda la NASpI, l’Istituto ha accesso alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e può verificare l’esistenza di partite IVA attive, le dichiarazioni dei redditi presentate, le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio. I controlli possono essere preventivi — prima dell’erogazione della prestazione — oppure successivi, anche a distanza di anni.

Il rischio più concreto per il lavoratore è quello di ricevere una comunicazione di decadenza — e talvolta una richiesta di restituzione delle somme già percepite — sulla base di riscontri formali che, alla luce della giurisprudenza più recente, non sono sufficienti a giustificare tale provvedimento. È fondamentale, pertanto, conoscere i propri diritti e agire tempestivamente in caso di contestazione.

La restituzione delle somme e gli interessi: un rischio da non sottovalutare

Quando l’INPS dichiara la decadenza dalla NASpI, non si limita a sospendere i pagamenti futuri. Nella maggior parte dei casi, chiede anche la restituzione delle somme già erogate a partire dal momento in cui si sarebbe verificato l’evento di decadenza — con l’aggiunta degli interessi legali, calcolati dalla data di maturazione di ciascuna mensilità.

Per tale ragione, l’entità economica della controversia può essere molto significativa. Un lavoratore che abbia percepito la NASpI per molti mesi può trovarsi a dover restituire somme ingenti, oltre agli interessi. È dunque fondamentale non attendere e impugnare subito ogni provvedimento di decadenza che appaia ingiustificato. I termini per ricorrere sono brevi: di norma, 30 giorni per il ricorso amministrativo e termini diversi per il ricorso giudiziario.

Come documentare l’inattività: la prevenzione è la migliore difesa

Per chi si trova in una situazione di titolarità di partita IVA senza effettivo svolgimento di attività, la migliore strategia è quella preventiva. È fondamentale conservare con cura tutta la documentazione che attesti l’inattività nel periodo di percezione della NASpI: dichiarazioni dei redditi con reddito zero da lavoro autonomo, movimenti bancari privi di accrediti riconducibili a compensi professionali, assenza totale di fatture emesse nel periodo considerato.

Inoltre, è sempre opportuno consultare un professionista esperto in diritto del lavoro prima di presentare la domanda di NASpI, soprattutto se si è in una situazione di partita IVA aperta o di attività autonoma preesistente. Una valutazione preventiva può evitare contestazioni future e garantire la piena regolarità della domanda e delle successive comunicazioni.

Il coordinamento con la disciplina fiscale: partita IVA e obblighi tributari

La partita IVA come strumento di identificazione fiscale

La partita IVA è, innanzitutto, uno strumento di identificazione fiscale del contribuente. La sua apertura è disciplinata dall’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede che i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato debbano presentare all’Agenzia delle Entrate, prima dell’inizio dell’attività, una dichiarazione di inizio attività, sulla base della quale viene attribuito il numero di partita IVA.

È importante sottolineare che la partita IVA, una volta attribuita, rimane valida e attiva fino alla formale presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività. Molti soggetti — specie in periodi di inattività temporanea — scelgono di non chiuderla, preferendo mantenerla aperta per non dover affrontare i costi e le pratiche di una successiva riapertura. Questa è una scelta legittima e diffusa, che tuttavia non implica in alcun modo lo svolgimento effettivo di attività economica.

Dichiarazione dei redditi e comunicazione all’INPS: due adempimenti distinti

Occorre tenere ben distinti due adempimenti che spesso vengono confusi: la dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle Entrate e la comunicazione prevista dall’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015 all’INPS. Si tratta di due obblighi diversi, che rispondono a logiche diverse e hanno effetti diversi.

La dichiarazione dei redditi certifica i redditi effettivamente percepiti nell’anno precedente ed è uno strumento di verifica ex post della situazione economica del contribuente. La comunicazione all’INPS, invece, ha una funzione preventiva e deve essere effettuata entro un mese dall’inizio dell’attività, con l’indicazione del reddito annuo previsto. L’INPS può poi verificare, attraverso la dichiarazione dei redditi, se il reddito comunicato in via previsionale corrisponde a quello effettivamente percepito.

NASpI e altri redditi: il quadro completo della compatibilità

La compatibilità con il lavoro subordinato a tempo parziale

L’art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015 disciplina la compatibilità della NASpI con un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale. In questo caso, la compatibilità è ammessa a condizione che il reddito annuo derivante da tale rapporto non superi la soglia che consente la conservazione dello stato di disoccupazione — attualmente pari a circa euro 8.000 annui. Anche in questo caso è prevista la riduzione dell’indennità in misura proporzionale al reddito percepito.

La logica è analoga a quella del lavoro autonomo: l’INPS deve sapere che il lavoratore sta svolgendo un’attività lavorativa retribuita, per poter calcolare correttamente la riduzione della NASpI. Ma anche qui, l’obbligo comunicativo è strettamente legato all’esistenza di un rapporto lavorativo effettivo e non a situazioni meramente formali.

La liquidazione anticipata in unica soluzione: l’incentivo all’autoimprenditorialità

Una norma particolarmente interessante, spesso poco conosciuta dai lavoratori, è quella prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015, che consente la cosiddetta «liquidazione anticipata» della NASpI. In pratica, chi percepisce l’indennità di disoccupazione può richiedere di ricevere in unica soluzione tutte le mensilità residue non ancora percepite, per utilizzarle come capitale iniziale per avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività d’impresa in forma individuale, oppure per associarsi a una cooperativa.

La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. L’importo liquidato non può superare le mensilità residue di NASpI, al netto di quanto già erogato. Si tratta di uno strumento interessante per chi intende effettivamente avviare una nuova attività imprenditoriale o professionale, poiché consente di disporre immediatamente di una somma significativa da investire nel progetto.

Gli obblighi di condizionalità: partecipare alle politiche attive

Per completezza, è opportuno ricordare che la percezione della NASpI è subordinata non solo al rispetto degli obblighi di comunicazione in caso di attività lavorativa, ma anche all’adesione alle cosiddette politiche attive del lavoro. Il beneficiario di NASpI è tenuto a stipulare un patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego competente e a partecipare attivamente alle iniziative di formazione, riqualificazione e ricerca di occupazione proposte.

Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare sanzioni progressive: dalla decurtazione di una quota mensile dell’indennità, fino alla decadenza completa dalla prestazione. È dunque fondamentale che il percettore di NASpI si presenti regolarmente alle convocazioni del centro per l’impiego e partecipi attivamente ai percorsi proposti.

La massima giurisprudenziale: il principio in sintesi

In tema di NASpI, la decadenza dalla prestazione prevista dall’art. 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, per omessa comunicazione all’INPS ai sensi dell’art. 10, comma 1, dello stesso decreto, presuppone l’effettivo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale da cui possa derivare un reddito. Non è sufficiente la mera titolarità formale di partita IVA.

La fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dalla contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa autonoma, indipendentemente dal fatto che tale attività sia stata intrapresa in epoca anteriore o successiva alla presentazione della domanda di prestazione. Grava sull’INPS l’onere di dimostrare che alla titolarità formale di partita IVA si sia accompagnato l’effettivo svolgimento di attività lavorativa nell’arco temporale rilevante ai fini della prestazione.

Conclusione: una svolta che rafforza la tutela del lavoratore disoccupato

L’Ordinanza della Corte di Cassazione pubblicata nel marzo 2026 rappresenta un importante passo in avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori disoccupati. Pone fine a un’interpretazione formalistica e penalizzante che per anni aveva portato alla decadenza dalla NASpI di soggetti che, pur titolari di una partita IVA aperta, non avevano in realtà svolto alcuna attività professionale.

Il principio affermato è di buon senso prima ancora che giuridico: non si può essere puniti per qualcosa che non si è fatto. La titolarità di uno strumento giuridico — come la partita IVA — non equivale al suo utilizzo effettivo. E se non c’è attività, non c’è obbligo di comunicazione; e se non c’è omessa comunicazione di un’attività effettiva, non c’è decadenza.

Questa pronuncia avrà importanti ricadute pratiche per migliaia di lavoratori che si trovano in situazioni analoghe: chi ha perso involontariamente il lavoro, mantiene aperta la propria partita IVA per ragioni pratiche, ma non sta esercitando alcuna professione, può percepire la NASpI senza incorrere in illegittime decadenze. È una tutela importante, che il sistema giuridico deve garantire con coerenza e rigore.

Infine, questa decisione chiarisce anche la posizione dell’INPS: l’Istituto non può limitarsi a verificare l’esistenza formale di una partita IVA per dichiarare la decadenza. Deve acquisire e produrre prove concrete dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa. Si tratta di un onere non banale, che richiede un’istruttoria più accurata e rispettosa dei diritti del lavoratore.

Hai ricevuto una comunicazione di decadenza dalla NASpI? Valuta subito la tua situazione.

Le questioni legate alla NASpI, agli obblighi di comunicazione all’INPS e ai rischi di decadenza sono spesso complesse e richiedono una valutazione attenta delle circostanze specifiche. Se hai ricevuto un provvedimento di decadenza, se l’INPS ti chiede di restituire somme già percepite, o se hai dubbi sui tuoi obblighi comunicativi, può essere utile farsi assistere da un professionista con esperienza in diritto del lavoro e previdenziale.

Una consulenza tempestiva consente di valutare la fondatezza del provvedimento adottato dall’INPS alla luce della giurisprudenza più aggiornata, di identificare la strategia difensiva più efficace, e di agire nei termini previsti dalla legge. Ogni situazione è diversa, e solo un’analisi concreta e personalizzata può orientare correttamente verso le scelte migliori.