Le nuove istruzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria, operative dal 1° luglio 2026, affrontano per la prima volta in modo esplicito il rapporto tra intelligenza artificiale e obblighi di segnalazione antiriciclaggio. Il provvedimento del 18 dicembre 2025 non si limita a regolare aspetti tecnici: pone una questione di fondo sulla responsabilità professionale in un contesto in cui le decisioni vengono sempre più spesso delegate agli algoritmi.

Cosa prevede il quadro normativo europeo sull’uso dell’AI nel settore finanziario?

Il provvedimento UIF si inserisce in un contesto regolatorio europeo in rapida evoluzione. Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale classifica i sistemi di AI utilizzati per la valutazione del rischio nel settore finanziario tra quelli ad alto rischio, imponendo requisiti di trasparenza, tracciabilità e supervisione umana. Parallelamente, la sesta direttiva antiriciclaggio rafforza il principio della collaborazione attiva e della responsabilità individuale dei soggetti obbligati.

Il punto di convergenza è chiaro: la tecnologia è ammessa e incoraggiata, ma la responsabilità della decisione resta in capo a una persona fisica. Nessun algoritmo, per quanto sofisticato, può sollevare il professionista dall’obbligo di valutare in prima persona se un’operazione sia sospetta.

Quale responsabilità ha il professionista che si affida a un software di compliance?

La questione è tutt’altro che teorica. Un numero crescente di studi professionali e intermediari finanziari utilizza piattaforme di compliance dotate di moduli di intelligenza artificiale per il monitoraggio delle operazioni e la generazione automatica di alert. Quando il software non intercetta un’anomalia e il professionista omette la segnalazione, la responsabilità ricade interamente su quest’ultimo.

Le nuove istruzioni UIF precisano che la valutazione del sospetto deve essere il risultato di un processo professionale documentato, articolato in tre fasi: rilevazione dell’anomalia, approfondimento del contesto e formulazione motivata del giudizio. L’adeguata verifica della clientela costituisce il presupposto di questo processo: senza una conoscenza approfondita del cliente, nessun algoritmo può produrre valutazioni affidabili.

Quali rischi comporta la delega totale della valutazione agli algoritmi?

Il primo rischio è di natura sanzionatoria. L’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita dall’art. 58 del d.lgs. 231/2007 con sanzioni che partono da 3.000 euro nella fattispecie base e arrivano a 300.000 euro nei casi gravi. L’aver delegato la valutazione a un software non costituisce esimente: il professionista resta il destinatario diretto dell’obbligo.

Il secondo rischio è di natura qualitativa. La UIF ha registrato negli ultimi anni un incremento delle segnalazioni prive di reale contenuto informativo, generate in modo automatico per cautela difensiva. Il rapporto annuale UIF 2025 documenta che la riduzione delle SOS a basso valore informativo è un obiettivo prioritario dell’Autorità. Le segnalazioni automatiche e non motivate non proteggono il segnalante e appesantiscono il sistema.

Come devono adeguarsi gli studi professionali al nuovo quadro normativo?

Il provvedimento impone a tutti i soggetti obbligati di adottare una procedura interna per la rilevazione e la valutazione delle operazioni sospette. Per gli studi associati e le società tra professionisti è obbligatoria la nomina di un referente SOS, che costituisce il punto di contatto con la UIF e gli organi investigativi. La procedura deve prevedere la conservazione documentale di tutte le valutazioni effettuate, comprese quelle che si concludono senza segnalazione.

L’intelligenza artificiale può rappresentare un ausilio prezioso nella prima fase del processo: l’individuazione delle anomalie. Ma il passaggio dall’anomalia al sospetto richiede un ragionamento professionale che tenga conto di elementi che nessun dataset può contenere: la conoscenza diretta del cliente, il contesto economico locale, la coerenza tra operazione e attività dichiarata.

Il legislatore europeo e la UIF convergono su un principio che ridefinisce il rapporto tra professionista e tecnologia: l’algoritmo è uno strumento al servizio del giudizio umano, non il contrario. Chi inverte questa gerarchia si espone a un rischio sanzionatorio che nessun software è in grado di prevenire.