Sanzioni antiriciclaggio per favorire la limitazione circa l’utilizzo del denaro contante. Strumento per contrastare il fenomeno del riciclaggio e dell’evasione fiscale.
La normativa.
Al fine di evitare l’irrogazione di sanzioni antiriciclaggio, è bene sapere che novero delle misure dirette al contrasto di tale fenomeno si pongono, senza dubbio, le disposizioni rivolte a limitare l’utilizzo del denaro contante, dei titoli al portatore e delle banconote di grosso taglio.
Nel corso degli anni si è assistito a una serie di provvedimenti che hanno ridotto sensibilmente il limite di utilizzo del denaro contante, limite previsto in origine per ostacolare il reato di riciclaggio. Il susseguirsi delle leggi è stato un fenomeno senza soluzione di continuità; oggi, forse, principalmente per finalità di contrasto dell’evasione fiscale.
I motivi della necessità di tracciare le transazioni.
La logica del legislatore prevede che tanto più ridotta è la possibilità per utilizzare legittimamente il denaro contante, tanto più alto dovrebbe essere l’incentivo a regolare i rapporti economici facendo ricorso al canale bancario. L’utilizzo di strumenti tracciabili, avrebbe la diretta conseguenza di indurre gli operatori a dichiarare ai fini fiscali il valore reale delle operazioni poste in essere.
Il susseguirsi degli interventi di limitazione all’uso del contante.
Il primo intervento in tale direzione è costituito dalla legge 197/1991, che limitò il trasferimento di denaro contate solo a importi inferiori a lire venti milioni.
Prima degli anni novanta non era posto alcun vincolo, essendo pertanto leciti comportamenti che oggi nessuno potrebbe neppure immaginare di poter realizzare.
Tuttavia, quello che deve destare attenzione non è tanto la soglia attualmente in vigore, ancora significativa, ma una generale avversione all’accettazione di transazioni effettuate per contanti, come ad esempio il rifiuto da parte di alcuni intermediari ad effettuare bonifici se disposti agli sportelli per cassa, di qualsiasi valore essi siano, seppure minimo.
I rischi collegati all’uso del contante nelle transazioni.
Anche prelievi e versamenti, sempre sotto soglia, espongono chi li effettua alla possibilità di subire, da parte dell’intermediario che agisce in completo anonimato, una segnalazione per operazione sospetta agli uffici competenti.
Una recente vicenda, realmente accaduta, può far comprendere ancora meglio i rischi circa l’uso del denaro contante.
Un caso pratico. Sanzioni antiriciclaggio applicate.
Il Tribunale civile di Milano, con sentenza n.9746/2022, si è espresso su di un episodio concernente sanzioni antiriciclaggio, relativo ad una fattispecie ampiamente diffusa.
Con ricorso al Giudice il soggetto sanzionato si opponeva a un decreto emesso dal Ministero, per il mezzo della competente Ragioneria Territoriale dello Stato.
Tramite il decreto, veniva notificata una sanzioni antiriciclaggio di euro 3.000,00 per la violazione del d.lgs.231/2007, per aver beneficiato di un trasferimento di denaro contante di importo complessivo di euro 10.000,00 senza il tramite di intermediari abilitati.
Nel versare tale somma presso il proprio istituto bancario il soggetto sanzionato, alla richiesta del cassiere di motivare tale operazione che al funzionario della banca appariva anomala, aveva prontamente risposto che si trattava di una donazione della madre ultra-ottantenne.
Nel ricorso, il soggetto sanzionato evidenziava che la fattispecie sotto osservazione si era realizzata in un contesto familiare, con movimentazione di denaro tra l’anziana madre e il figlio.
Il Tribunale prendeva atto che il ricorrente aveva eccepito che il contesto concreto di riferimento era a carattere familiare, in quanto avvenuto con consegna dell’importo di euro 10.000,00 da parte della madre ottantenne (pur non precisando in che modo e in quanto tempo, soprattutto, si fosse costituita tale provvista) per il versamento in banca, con conseguente innegabile carattere in apparenza lecito dell’operazione.
Nonostante ciò, tuttavia, il Giudice non accoglieva l’opposizione in quanto si trattava di illecito “oggettivo” e per integrarlo era sufficiente constatare l’avvenuta infrazione della norma in spregio alle modalità indicate dalla legge, indipendentemente dalla liceità o meno dell’operazione sottostante: trasferire per contanti una somma superiore al limite previsto dalla legge nell’anno di riferimento dell’operazione è illegale.
Per tale motivo è raccomandabile, quando si deve utilizzare “contante”, farlo con la necessaria attenzione.