Assunzioni di donne vittime di violenza: indicazioni per l’esonero contributivo.
Con la circolare n. 41 del 5 marzo 2024, che riguarda il rapporto tra il lavoro e le donne vittime di violenza, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha inteso fornire indicazioni operative circa l’esonero contributivo delle donne disoccupate assunte che sono state vittime di violenza. In particolare, la circolare riguarda coloro che beneficiano del reddito di libertà previsto dalle normative del 30 dicembre 2023, le cui misure sono rientrate anche nella Legge di Bilancio 2024. Le misure previste, applicabili alle donne con figli minori o senza figli, che sono seguite da centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali residenti in Italia, con cittadinanza italiana o comunitaria, ma coinvolgono anche le cittadine di Stati extracomunitari, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. L’obiettivo della legge è quello di agevolare l’assunzione delle donne vittime di violenza, in modo che queste lavoratrici possano intraprendere e portare avanti un percorso di indipendenza economica e di facile inserimento nel mercato del lavoro.
Che cosa deve fare il datore di lavoro.
Il datore di lavoro che assume una donna in stato di disoccupazione, la quale è stata vittima di violenza, è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali in maniera totale (ad esclusione dei premi e dei contributi all’INAIL). Il limite massimo di esclusione deve corrispondere a 8.000 euro all’anno, sulla base di applicazioni e misurazioni mensili.
La lavoratrice, alla data dell’assunzione, oltre ad essere percettrice del Reddito di libertà o averne fruito nel 2023, deve essere disoccupata e aver attestato la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e partecipare alle misure di politica attiva del lavoro coordinate con il centro per l’impiego.
Tipologie di assunzioni agevolate.
La normativa contempla varie tipologie di assunzioni agevolate. Le assunzioni possono riguardare, infatti, sia contratti a tempo determinato, sia contratti a tempo indeterminato. Rientrano nelle agevolazioni anche rapporti a termine che vengono riconvertiti a tempo indeterminato oppure i rapporti di lavoro subordinato instaurati in collaborazione con una cooperativa di lavoro.
La durata dell’esonero.
Come stabilito nell’articolo 1 comma 192 della Legge di Bilancio 2024, la durata dell’esonero può variare a seconda della tipologia di assunzione. Si ha una durata di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e una durata massima di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione.
L’INPS ha specificato che l’incentivo spetta anche nelle situazioni di proroga del contratto a tempo determinato, fino al limite di 12 mesi dalla data di assunzione. Tutte queste norme sono tra l’altro compatibili con le leggi in materia di aiuti di Stato e sono rivolte a tutti i datori di lavoro del comparto privato, senza limitazioni di settori o aree geografiche.
Sul portale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è possibile ottenere ogni informazione concernete questo tipo di agevolazione.