Clausole penali nei contratti alberghieri: quando la partenza anticipata diventa un problema legale.

Il dilemma delle penali alberghiere.

 

Quando si prenota un soggiorno in albergo, è frequente imbattersi in clausole contrattuali che prevedono penali in caso di partenza anticipata. Una delle clausole più comuni stabilisce che “in caso di partenza anticipata verrà calcolata un’indennità per persona pari al costo di 3 pernottamenti”. Ma cosa implica realmente questa clausola dal punto di vista legale? E soprattutto, quando può essere ritenuta vessatoria e quindi nulla?

La natura giuridica delle clausole penali alberghiere

Dal punto di vista giuridico, la clausola che prevede un’indennità per la partenza anticipata si configura come una clausola penale disciplinata dagli articoli 1382 e seguenti del codice civile. Questa tipologia di clausola limita il risarcimento al valore della prestazione promessa, rendendo dovuta la penale indipendentemente dalla dimostrazione del danno subito.

Tuttavia, nel contesto di un contratto tra un professionista (l’albergatore) e un consumatore, la clausola deve essere valutata anche secondo le disposizioni protettive del Codice del Consumo, in particolare l’articolo 33, che disciplina le clausole vessatorie.

Quando una clausola penale diventa vessatoria

La giurisprudenza ha chiarito che sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, creano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore. Il Tribunale di Firenze ha evidenziato che la vessatorietà sussiste quando la clausola impone il pagamento di una somma sproporzionata rispetto al danno effettivamente subito dal professionista.

In particolare, l’articolo 33, comma 2, lettera f) del Codice del Consumo presuppone vessatorie le clausole che impongono al consumatore “il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”.

Il caso pratico: soggiorno di sette notti

Consideriamo un soggiorno prenotato per sette notti, nel quale il cliente utilizza la prima notte e preavvisa che dopo altre tre notti intende partire. Se l’hotel applica la penale per le ulteriori tre notti non fruite, ci troviamo in una situazione in cui il cliente pagherebbe effettivamente per sette notti (quattro fruite e tre di penale), avendo però soggiornato solo quattro notti.

Questa situazione potrebbe configurarsi come vessatoria se la penale risulta manifestamente eccessiva rispetto al danno realmente subito dall’albergatore, che potrebbe rivendere le camere liberate anticipatamente.

L’eccezione della forza maggiore: quando la malattia giustifica il recesso

Il panorama cambia radicalmente quando la partenza anticipata è causata da eventi di forza maggiore, come la grave malattia di un familiare. La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il concetto di forza maggiore, includendo situazioni di grave malattia dei congiunti che rendano impossibile o inefficace la prestazione turistica.

La giurisprudenza

Presso il Tribunale di Lamezia Terme, si è precisato che l’impossibilità sopravvenuta richiede “un evento esterno al creditore, del tutto imprevedibile, inevitabile e non controllabile”, escludendo “comuni affezioni da raffreddore o febbre lievi che necessitino di pochi giorni di riposo”.

Se un padre ha una grave malattia che richiede assistenza, sussistono i presupposti per invocare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, comportando così il diritto alla risoluzione del contratto senza l’applicazione di penali, a condizione che sia adeguatamente documentata la gravità della patologia e la necessità imprescindibile della presenza del familiare.

Requisiti di forma e validità delle clausole penali

Un aspetto cruciale riguarda i requisiti di forma per la validità delle clausole penali nei contratti alberghieri. Contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, la clausola penale non è considerata vessatoria ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile e pertanto non necessita di specifica approvazione per iscritto.

Come chiarito dal Tribunale di Salerno, “la clausola penale, disciplinata espressamente dagli articoli 1382 e seguenti del codice civile, non ha natura vessatoria e non rientra tra quelle di cui all’articolo 1341, non necessitando perciò di approvazione scritta”.

Pubblicazione sul sito Web: è sufficiente?

Riguardo alla validità delle clausole pubblicate sul sito dell’hotel, l’articolo 1341 del codice civile afferma che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro soltanto se al momento della conclusione del contratto questi le ha effettivamente conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

Tuttavia, la mera pubblicazione sul sito web potrebbe non essere sufficiente se non è chiaramente evidenziata al momento della prenotazione. È necessario che il consumatore abbia piena consapevolezza delle condizioni contrattuali, non potendo bastare una semplice conoscibilità.Il consumatore dispone di diversi strumenti per contestare l’applicazione di clausole penali ritenute vessatorie:

1. Eccezione di vessatorietà
Il consumatore può eccepire la vessatorietà della clausola ai sensi dell’articolo 33 del Codice del Consumo, dimostrando che essa crea un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.

2. Impossibilità sopravvenuta
In caso di eventi imprevedibili e inevitabili (come gravi malattie familiari), il consumatore può invocare l’articolo 1463 del codice civile riguardo l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.

3. Riduzione giudiziale della penale
Anche se la clausola penale è valida, il giudice può ridurne l’importo se appare manifestamente eccessivo rispetto all’interesse del creditore all’adempimento.

La normativa emergenziale: un precedente importante

L’articolo 88-bis del decreto “Cura Italia” ha riconosciuto espressamente il diritto al rimborso per i contratti di soggiorno in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione, stabilendo un principio generale di tutela del consumatore in situazioni di forza maggiore.

Questa normativa, sebbene introdotta per affrontare l’emergenza pandemica, ha rinforzato il principio secondo cui le clausole penali non possono essere oppositive al consumatore quando si verificano i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta per cause di forza maggiore.

Consigli pratici per i consumatori

Prima della prenotazione:
– Leggere attentamente le condizioni generali di contratto.
– Verificare l’entità delle penali per la partenza anticipata.
– Considerare l’acquisto di un’assicurazione di viaggio che copra le spese di annullamento.

In caso di necessità di partenza anticipata:
– Documentare adeguatamente le ragioni della partenza (certificati medici, attestazioni di gravità).
– Comunicare tempestivamente all’hotel la necessità di partire anticipatamente.
– Conservare tutta la documentazione relativa alla causa della partenza.

In caso di contestazione:
– Eccepire la vessatorietà della clausola se manifestamente eccessiva.
– Invocare l’impossibilità sopravvenuta se ricorrono i presupposti.
– Richiedere la riduzione giudiziale della penale se sproporzionata.

Conclusioni: un equilibrio tra diritti e doveri

La clausola che prevede un’indennità pari al costo di tre pernottamenti per la partenza anticipata non è automaticamente vessatoria, ma deve essere valutata caso per caso considerando la proporzionalità rispetto al danno effettivamente subito dall’albergatore e l’equilibrio complessivo del contratto.

La grave malattia di un familiare può costituire una giustificazione legittima per il rientro anticipato senza pagamento di penali, purché sia adeguatamente documentata. In tali circostanze, prevalgono i principi generali sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa di forza maggiore. È fondamentale che i consumatori siano consapevoli dei loro diritti, non sempre rispettati.