Amore in ufficio finito male: perché quello sputo non è bastato a licenziarla

Prefazione. La vicenda raccontata in questo articolo è liberamente ispirata all’ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 19848 del 15 giugno 2026 (camera di consiglio del 19 maggio 2026). Nomi, personaggi e dialoghi sono di pura fantasia e hanno finalità esclusivamente divulgative: ogni riferimento a fatti o persone reali è puramente casuale. Il testo non sostituisce il confronto con un professionista e non esime dalla lettura integrale del provvedimento.

Rosaria e Concetta si ritrovano in piazza per il solito caffè del pomeriggio. Al tavolino accanto c’è un avvocato del lavoro che entrambe conoscono di vista; a un certo punto si unisce alla conversazione.

Concetta: Rosà, ho letto una storia che non mi torna. Una donna sputa in faccia a un collega, davanti a tutti, nel parcheggio del lavoro. La licenziano, giustamente dico io, e poi arriva un giudice che dice che il licenziamento non vale. Ma dove andremo a finire?

Rosaria: Aspetta prima di indignarti. Queste storie sembrano una cosa e poi sono un’altra. Uno sputo in faccia non nasce mai dal nulla. Scommetto che tra quei due c’era dell’altro.

Concetta: E che vuoi che ci sia. Maleducazione, ecco cosa c’era.

Dietro lo sputo c’era una storia d’amore?

Avvocato del lavoro: Scusate se mi intrometto, ma la vicenda la conosco. È l’ordinanza n. 19848 del 15 giugno 2026 della Cassazione, sezione lavoro. E Rosaria ha ragione: dietro quello sputo c’era una relazione sentimentale tra i due, finita male.

Concetta: Cioè lei e il collega stavano insieme?

Avvocato del lavoro: Erano stati insieme. Lei aveva chiuso la storia, lui non l’aveva accettata. I giudici hanno accertato che dopo la rottura il collega la cercava di continuo, in modo insistente e pressante, alternando lusinghe e offese. Lo sputo, avvenuto nel luglio del 2020, è stato letto come l’epilogo di quella vicenda privata, non come una lite nata dentro l’azienda.

Rosaria: Ecco. In un paese come il nostro, dove ci si conosce tutti, lo sappiamo bene: quando finisce una storia e i due lavorano gomito a gomito, l’ufficio diventa un campo minato.

Ma un fatto grave non basta per il licenziamento?

Concetta: Però resta un gesto brutto. Il datore di lavoro deve far finta di niente?

Avvocato del lavoro: No, e nessuno ha detto che sputare in faccia a qualcuno vada bene. La Corte d’appello di Firenze ha dichiarato illegittimo il licenziamento per un difetto di proporzionalità. Vuol dire una cosa precisa: il comportamento è censurabile, ma la sanzione più dura, quella che manda a casa, era eccessiva rispetto a quel fatto concreto, letto dentro quella storia.

Rosaria: Quindi conta il contesto, non solo il gesto in sé.

Avvocato del lavoro: Esatto. L’articolo 2119 del codice civile non contiene una lista di comportamenti che fanno scattare in automatico il licenziamento in tronco. È il giudice a valutare in concreto la gravità, guardando ai modi, agli effetti, all’intensità della volontà e alle circostanze. Qui è stato ritenuto decisivo che l’episodio non fosse una vera aggressione fisica tra quelle che il contratto punisce con il licenziamento immediato, e che non ci fosse un pericolo concreto per la salute del collega.

Le molestie del collega hanno pesato nella decisione?

Avvocato del lavoro: Moltissimo, ed è la parte più interessante. Le pressioni ripetute dell’uomo sono state definite intrusive e insistenti, e ritenute a loro volta lesive della dignità della donna. La sua reazione, per quanto sproporzionata, è stata inquadrata come risposta a una condotta altrui che nessuno aveva fermato.

Concetta: Allora la morale è che se uno ti provoca puoi reagire come ti pare?

Avvocato del lavoro: Assolutamente no, e sarebbe la lettura più pericolosa. La lezione è un’altra: chi subisce pressioni o molestie da un collega dovrebbe segnalarle subito e per iscritto, perché è quel percorso documentale che poi permette di ricostruire il contesto davanti a un giudice. E chi riceve una contestazione disciplinare non dovrebbe limitarsi a negare il fatto: spesso la partita si gioca sulla proporzione della sanzione, non sull’esistenza dell’episodio.

Alla fine lei ha riavuto il posto o i soldi?

Rosaria: Immagino che non sia tornata a sedersi accanto a lui.

Avvocato del lavoro: No. Le è stata riconosciuta un’indennità risarcitoria, non la reintegrazione, prevista dall’articolo 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012. La misura ha tenuto conto dell’anzianità, dell’assenza di precedenti disciplinari e del fatto che la reazione era seguita a una pressione prolungata. L’azienda ha portato il caso fino in Cassazione con cinque motivi e li ha persi tutti, con condanna alle spese.

Concetta: E pensare che a leggere solo il titolo avrei giurato il contrario.

Avvocato del lavoro: È quasi sempre così. Chi vuole capire come i giudici valutano davvero questi casi trova una raccolta ragionata di pronunce nelle sentenze del lavoro commentate da un avvocato del lavoro, mentre sul confine tra un gesto grave e la giusta causa di licenziamento c’è un’analisi chiara su il blog dei professionisti.

Rosaria: Ultima cosa: quanto è durata tutta questa storia?

Avvocato del lavoro: Il fatto è del luglio 2020, la Cassazione ha deciso nel 2026. Sei anni e tre gradi di giudizio, con un esito ribaltato due volte. Anche per questo, prima di licenziare o di impugnare, conviene guardare con freddezza documenti, testimonianze e possibili accordi. Un buon fascicolo vale più di una buona convinzione.