Recensioni online
La Legge 34/2026: una norma che dimentica i professionisti
La Legge 34/2026, il cosiddetto Ddl PMI entrato in vigore il 7 aprile scorso, dedica il Capo IV alla lotta alle false recensioni. L’art. 19 ne definisce i requisiti di liceità, l’art. 22 le sanzioni. Ma è l’art. 18, quello sull’ambito di applicazione, che rivela il limite più significativo dell’intera disciplina.
La norma si applica esclusivamente alle imprese della ristorazione e alle strutture del settore turistico: ristoranti, alberghi, terme, attrazioni. Il commercio elettronico è fuori. I servizi professionali sono completamente fuori. Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici, architetti, ingegneri: nessuna tutela specifica, nessuna menzione, come se le recensioni ai professionisti non esistessero o non contassero.
Una legge per ristoratori e albergatori: e i professionisti?
Le ragioni politiche di questa scelta sono comprensibili. Federalberghi e Confcommercio hanno lavorato per anni per ottenere strumenti di tutela contro le recensioni false, e li hanno ottenuti. Ma il silenzio sul mondo delle professioni lascia aperta una lacuna significativa.
Le recensioni non riguardano solo chi cucina o affitta camere. Riguardano chiunque offra un servizio, e in modo particolare chi offre un servizio ad alto contenuto intellettuale, dove la reputazione non è un elemento accessorio del business: è il business stesso. Un avvocato del lavoro senza reputazione non ha clienti. Un commercialista senza fiducia non ha studio. Un consulente del lavoro senza credibilità non ha futuro professionale.
Il paradosso è evidente: i professionisti sono probabilmente i soggetti più vulnerabili alle recensioni false o ingiuste, eppure sono rimasti completamente fuori dal perimetro della nuova legge. Un ristorante con cinquanta recensioni negative su duecento è comunque un ristorante. Un avvocato con cinque recensioni negative su dieci può avere la carriera compromessa.
Il nuovo ecosistema digitale delle professioni: un territorio selvaggio
Il mercato dei servizi professionali è cambiato profondamente negli ultimi anni, e buona parte di questi cambiamenti non è ancora entrata nella percezione del legislatore. Il passaparola tradizionale funziona ancora, soprattutto nelle realtà territoriali più piccole. Ma il web ha aperto un canale parallelo — già prevalente in certi segmenti — che funziona con logiche completamente diverse.
Chi cerca un professionista online non parte da una raccomandazione personale: parte da una query su Google. Trova un profilo, un sito e — sempre più spesso — un insieme di stelle e commenti che diventano il suo unico strumento di valutazione preliminare.
Portali senza contraddittorio: il professionista senza voce
Si moltiplicano portali specializzati nell’incontro tra domanda e offerta di servizi professionali, ciascuno con regole proprie spesso opache. In certi casi il professionista iscritto non ha la possibilità di rispondere pubblicamente a una recensione negativa. A differenza di quanto accade per le recensioni Google, l’interessato non può replicare, non può fornire la propria versione dei fatti, non può contestare un’affermazione falsa davanti agli stessi utenti che l’hanno letta. Il commento rimane lì, senza contraddittorio.
L’anonimato del recensore: un problema irrisolto
In alcuni portali il professionista non conosce l’identità di chi ha lasciato la recensione; infatti, una volta assegnato e recensito il lavoro (anche poco dopo l’assegnazione) il nome e il numero di telefono del cliente — in precedenza oscurati, se lo ha chiesto il cliente — scompaiono: il portale non li svela per ragioni di privacy, lasciando il professionista senza difesa. Privacy, in questo caso, di evidente assurdità. Il recensore, inoltre, potrebbe usare un nome di fantasia e un numero poi irraggiungibile.
Il professionista si trova così in una posizione di totale asimmetria informativa: chi lo danneggia sa benissimo chi è, lui non può saperlo. Può trattarsi di un ex cliente con un rancore personale, di un concorrente che usa la piattaforma come strumento di sabotaggio, o semplicemente di qualcuno che ha sbagliato profilo. La Legge 34/2026, nella sua applicazione limitata al turismo, non tocca nemmeno questo problema.
Il professionista “schiavo” del cliente: una deriva preoccupante
Nel nuovo ecosistema digitale si sta osservando una progressiva inversione del rapporto di potere tra professionista e cliente. La recensione negativa è così penalizzante che il professionista, pur di non subirla, finisce per cedere a richieste ingiustificate di sconti o di non pagamento di quanto richiesto in precedenza.
Esiste poi un problema strutturale specifico delle professioni intellettuali: la recensione può riguardare l’esito della prestazione, non la sua qualità. Un cliente che ha perso una causa può scrivere che il suo avvocato era incompetente, quando quella causa era insolubile anche per il più brillante dei giuristi. Un contribuente che ha ricevuto un accertamento fiscale può accusare il commercialista, quando la responsabilità era nei propri comportamenti.
Questa confusione tra qualità della prestazione ed esito del procedimento produce valutazioni strutturalmente distorte. Un medico che dà una diagnosi corretta ma dolorosa può ricevere una stella. Un avvocato che gestisce impeccabilmente un caso perso può successivamente essere demolito online. Né la legge né le piattaforme distinguono tra questi casi. Il cliente ha davvero e sempre la preparazione per formulare una recensione attendibile relativamente ad un professionista?
Cosa manca e cosa servirebbe davvero
Il tema delle recensioni ai professionisti merita un intervento normativo dedicato, costruito tenendo conto delle specificità del settore. Non una norma fotocopia di quella per ristoranti e alberghi, ma una disciplina pensata per il contesto professionale, con le sue peculiarità e le sue vulnerabilità.
Il diritto di replica: il minimo che ancora manca
La prima necessità è il diritto del professionista di rispondere pubblicamente a qualsiasi recensione che lo riguardi, sulla stessa piattaforma e con la stessa visibilità. Non per silenziare il cliente, ma per garantire il contraddittorio — principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico che non dovrebbe fermarsi alla porta delle piattaforme digitali. Eppure ci sono portali italiani attivi e influenti che non lo garantiscono.
L’identità verificabile del recensore
La seconda necessità riguarda l’identificabilità del recensore. Non la pubblicazione del nome, ma la possibilità per il professionista danneggiato di ottenere, attraverso canali appropriati, le informazioni necessarie per valutare un’eventuale azione legale. Sulle piattaforme di e-commerce l’acquisto verificato è già uno standard riconosciuto. Applicarlo ai servizi professionali è tecnicamente fattibile: manca solo la volontà politica.
Sanzioni per chi usa le recensioni come ritorsione
La terza necessità è un sistema sanzionatorio specifico per chi usa le recensioni come strumento di pressione economica o ritorsione. La “minaccia”, celata, di una valutazione negativa per ottenere uno sconto o evitare il pagamento di una parcella è una condotta scorretta che raramente lascia tracce documentali facilmente utilizzabili in sede legale. Una norma che riconosca esplicitamente questa fattispecie cambierebbe l’equilibrio di potere nel settore — non a favore dei professionisti contro i clienti, ma a favore della correttezza e della buona fede.
La Legge 34/2026 è un passo avanti, ma è solo metà del cammino
La Legge 34/2026 è la prima norma italiana dedicata alle recensioni false. Introduce principi corretti — autenticità, pertinenza, divieto di compravendita — abbinati a un sistema sanzionatorio con potenziale effetto deterrente. Ma il suo ambito è parziale.
L’altra metà del cammino — quella che riguarda i professionisti, il diritto di replica, l’identità verificabile del recensore, le piattaforme di matching — non c’è ancora. Finché non ci sarà, un avvocato o un commercialista sarà più esposto di un albergatore alla stessa recensione ingiusta. Il che è paradossale: per quelle professioni la reputazione non è un asset commerciale, è la condizione stessa dell’esercizio professionale. Il legislatore torni su questo tema con la stessa urgenza riservata a ristoratori e albergatori.



